Negoziazione di clientela professionale e ordinamento giuridico: un rapporto controverso

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CAPITOLO QUARTO
NEGOZIAZIONE DI CLIENTELA PROFESSIONALE
E ORDINAMENTO GIURIDICO:
UN RAPPORTO CONTROVERSO
SOMMARIO: 1. Requisiti per unarmonizzazione. - 2. La valorizzazione del con-
tratto di presentazione. - 2.1 Una visione più ampia: le possibili clausole
accessorie di un contratto di presentazione di clientela professionale. - 2.2
Caratteri di un contratto di presentazione maggiormente compatibile con il
nostro ordinamento.
Il tentativo di rendere più armonica con il nostro ordinamento
quella che il legislatore inopportunamente definisce cessione di
clientela, va letto nella prospettiva più ampia dellulteriore tenta-
tivo di armonizzazione tra questultimo e il complessivo fenomeno
della negoziazione di clientela professionale.
In questo senso non ci troviamo certamente di fronte ad una
novità.
È da qualche tempo, infatti, che le crescenti fortune dellaffer-
mazione nella prassi di operazioni di trasferimento di clientela die-
tro corrispettivo hanno naturalmente indotto scontri con il nostro
ordinamento, poi trasformatisi in confronti, a loro volta confluiti in
assestamenti spontanei certamente non ortodossi sul piano giuridi-
co, ma pur sempre indice di un tentativo di coesistenza con i det-
tami del nostro sistema giuridico.
Se prima dellintervento del legislatore del 2006 si fosse volu-
to esprimere un giudizio circa la compatibilità della negoziazione
di clientela libero-professionale con questultimo, la conclusione
sarebbe stata certamente negativa.
Più forti, infatti, gli elementi sfavorevoli al riconoscimento di
quella negoziazione rispetto a quelli, pur esistenti, di segno oppo-
sto, ma non ancora supportati dallesplicito e decisivo contenuto
dellart. 36 del decreto Bersani.
Sarebbe stato questo il freddo risultato di un bilancio inteso
nella sua accezione più tradizionale di operazione meramente se-
lettiva incentrata sulla rigida comparazione delle esternalità rispet-
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tivamente positive e negative di un dato fenomeno (nel nostro caso
la negoziazione di clientela o sue manifestazioni pratiche quali il
contratto di presentazione).
Già a quel tempo, però, si sarebbe potuti giungere a conclusio-
ni più articolate e critiche ove si fosse prescelta unaltra visuale,
prediligendo quello che è un secondo modo di intendere un bilancio:
non già, cioè, come tecnica finalizzata allesclusione della meno forte
tra due posizioni, bensì più criticamente tesa ad approfondire diacro-
nicamente e sincronicamente i rapporti di forza tra di esse.
Ne sarebbero emersi, insieme alla effettiva prevalenza degli
argomenti contrari allammissibilità di pratiche di negoziazione o
di presentazione di clientela professionale, dati realmente signifi-
cativi. Si sarebbe infatti potuto constatare quanto sin dallora fosse
divenuta più esigua quella prevalenza rispetto ad un recente passa-
to e come essa continuasse progressivamente a ridursi.
È cioè da ben prima del c.d. decreto Bersani che quel processo
che si è definito di imprenditorializzazione delle libere professioni e-
sercita il suo costante lavorio su di esse, favorendone un progressivo
sprofondamento entro logiche di natura concorrenziale e mercantile.
Già in epoca antecedente si poteva altresì constatare come la
crescente esaltazione della funzione economica delle libere profes-
sioni stesse recuperando terreno su quella meramente sociale1, in-
trecciando relazioni sempre più fitte con il diritto2.
Non da meno, prima ancora che il legislatore del 2006 si pro-
nunciasse, si rivelava sempre più frequente il diffuso ricorso alla
1 La rilevantissima funzione sociale delle libere professioni non può oscu-
rarne quella meramente economica, che si segnala per la particolare valenza
produttiva e occupazionale delle prof essioni stesse (all’interno del mercato del
lavoro la progressiva crescita del settore rappresenta un’autentica eccezione) e
che si manifesta attraverso la semplice disamina di quei dati che a tutt’oggi indi-
cano circa 2 milioni di professionisti iscritti agli albi, per giunta in costante au-
mento (secondo i dati Censis soltanto tra il 1997 e il 2001 si è registrato un in-
cremento del 14,6%).
2 In realtà tra il profilo economico delle professioni e il mondo del diritto
esiste un fenomeno di mutua alimentazione: se infatti le forze economiche st i-
molano nuove interpretazioni e costruzioni giuridiche, queste ultime, a loro vo l-
ta, legittimano e offrono fondamento giuridico alle sollecitazioni dalle prime
provenienti, creando così i presupposti per l’affacciarsi di ulteriori (e sempre più
spregiudicate) concessioni.
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valorizzazione di quei principi costituzionali (in particolar modo
racchiusi nellart. 41, co. 1, della Carta Costituzionale) che espri-
mono la scelta di uneconomia di mercato e di libera concorrenza3
e che pertanto risultavano particolarmente funzionali allaffer-
mazione di pratiche di trasferimento oneroso di clientela.
Un bilancio impostato secondo i canoni da ultimo indicati avreb-
be, inoltre, evidenziato il ruolo sempre più significativo giocato
dal fenomeno della c.d. globalizzazione giuridica e soprattutto
quello legato alla crescente sensibilità mostrata verso le sue sugge-
stioni, sia dal diritto interno che dal suo interprete4, secondo dina-
miche e con risultati sicuramente funzionali allaffermazione di
processi di negoziazione di clientela.
Non vè dubbio, infatti, che il risvolto giuridico della globaliz-
zazione si manifesti proprio attraverso linfluenza esercitata sulla
normativa nazionale (anche nel momento ermeneutico) da parte di
regole e chiavi di lettura segnate da due caratteristiche ben precise:
il fatto di confluire da fonti extranazionali5 e, sotto altro aspetto, di
essere per lo più ubbidienti a forze private, di natura preminente-
3 Si può vedere Costanza, Il contratto a tipico, cit., p. 36 e 37.
4 Le descritte logiche economiche e mercantili toccano ormai degli aspetti
propriamente culturali destinati ad interagire con la sensibilità dell’operatore del di-
ritto. Ciò è quanto più generalmente avviene rispetto a indicazioni e messaggi pro-
venienti da altre realtà giuridiche. Anche i primi tra gli interpreti, cioè i giudici, so-
no, infatti, chiamati a svolgere un controllo secondo l’ordinamento giuridico (e
quindi secondo diritto e non secondo equità), attingendo direttamente al fine di e-
sprimere il giudizio di meritevolezza circa gli interessi perseguiti dalle parti dalle
norme che regolano casi simili o materie analoghe, oppure anche dai principi
generali dell’ordinamento, ma, prima ancora che al diritto interno, essi frequente-
mente guardano al trattamento che “nazioni di civiltà giuridica affine” (l’espressione
è di Galgano, Della simulazione, della nullità del contratto, dell’annullabilità del
contratto: art. 1414-1446, Bologna, 1998, p. 102) riservano a determinate fatti-
specie contrattuali. Significativo in tal senso è, ad esempio, quanto accaduto a
livello giurisprudenziale per il contratto di sponsorizzazione e per la clausola
autonoma di garanzia.
Globalizzazione giuridica, pervasività di logiche economiche, attenzione verso
sollecitazioni provenienti da altri ordinamenti e grado di disponibilità dell’interprete
a rapportarsi ad esse, rappresentano con tutta evidenza fattori che riguardano da vi-
cino il fenomeno della circolazione di clientele civili dietro corrispettivo e, soprattut-
to, le sue prospettive.
5 In questi termini, Scannicchio, Il diritto privato europeo nel sistema delle
fonti, in Trattato di diritto pr ivato europeo, a cura di Lipari, I, Padova, 2002.

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