Una negletta ipotesi di garantismo cautelare: l'effetto estensivo della sospensione dell'esecuzione ex art. 587 C.P.P. Anche per I provvedimenti in tema di libertà personale adottati ex art. 310, U.C., C.P.P.

AutoreEnrico Campoli
Pagine317-318

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I principi generali in tema di sospensione dell'esecuzione, in pendenza dei termini per l'impugnazione, sono dettati dall'art. 588 c.p.p. 1, il quale, al primo comma 2, ne statuisce la vigenza «salvo che la legge disponga altrimenti» 3.

A contraltare della suddetta regola generale il legislatore, nel secondo comma 4, ne statuisce un'altra che ha ad oggetto precipuamente «i provvedimenti in materia di libertà personale», stabilendo che essi non subiscono «in alcun caso effetto sospensivo» 5.

Su tale apparente linearità - costituita, durante la pendenza dei termini di impugnazione, dal binomio: sentenza di condanna/sospensione dell'esecuzione; provvedimenti in materia di libertà personale/non sospensione dell'esecuzione - va ad innestarsi il caso (= l'eccezione) disposto dall'art. 310, ultimo comma, c.p.p. il quale, espressamente, stabilisce che «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non è divenuta definitiva» 6.

A completare, infine, la disciplina sopra menzionata, ed è poi quello che in questa sede ci interessa, v'è quanto statuito dall'art. 587, primo comma, c.p.p., il quale si occupa dell'effetto estensivo dell'impugnazione (= della sospensione dell'esecuzione) per coloro che non esercitano tale diritto, e se ne occupa sia a monte che a valle dello stesso stabilendo, difatti, che «l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati»: con tale espressione s'intende che in presenza di una sentenza di condanna nei confronti di diversi imputati l'impugnazione di anche uno solo di essi da un lato comporta la sospensione dell'esecuzione per tutti e dall'altro che l'eventuale decisione favorevole che dovesse intervenire - sempre che, ovviamente, non sia basata su ragioni di assorbente portata personale - estende, con analoga portata, i propri benefici anche agli altri 7.

Meccanismo del tutto simile a quello appena menzionato è dettato per le altre decisioni soggette al giudicato, e cioè per i decreti penali di condanna, laddove in caso di opposizione da parte di uno o più imputati se ne sospende l'esecuzione anche per gli altri in attesa della sentenza definitiva 8, e sempre con ripercussione eventuale di quest'ultima in favore dei non opponenti 9.

Posto tale quadro normativo occorre, prima d'ogni cosa, evidenziare che il regime della sospensione dell'esecuzione sopra illustrato - e cioè quello dettato dall'art. 588, primo comma, c.p.p. per le sentenze di condanna e dall'art. 310, terzo comma, c.p.p. per le ordinanze restrittive della libertà personale a seguito di appello del P.M. - e quello dell'effetto estensivo dell'impugnazione - art. 587 c.p.p. - rispondono ad obiettivi, sì complementari ma, diversi in quanto il primo riguarda «strettamente» la cogenza dell'esecuzione, (sia essa relativa ad una sentenza di condanna ovvero ad un titolo restrittivo della libertà personale adottato a seguito di appello del P.M.), durante la pendenza dei termini, con la conseguenza che qualora entro l'evolversi di essi subentra il gravame se ne sospende l'efficacia, mentre il secondo ha ad oggetto il regime degli effetti dell'impugnazione solo una volta che quest'ultima è stata azionata prendendo in considerazione anche coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione processuale, non l'hanno attivata.

Le conseguenze del meccanismo processuale sopra descritto fanno sì che, allorquando v'è impugnazione da parte di alcuni, l'esecuzione è sempre sospesa per i condannati - peraltro, senza alcuna delibazione da parte dell'A.G. - mentre per le misure cautelari personali disposte a seguito di appello del P.M. tal cosa sarebbe dubbia stante il disposto di cui all'art. 588, secondo comma, c.p.p., disposto che in forza dell'acquiescenza del titolare del diritto di impugnazione nuovamente prevarrebbe nella sua immediata operatività.

La giurisprudenza di legittimità ha, sinora, sempre ribadito che, anche per le misure cautelari personali, l'eventuale decisione favorevole per i coindagati impugnanti, fermo restando la non possibile ripercussione delle ragioni personali, senz'altro giova anche al non impugnante ma quest'ultimo, a differenza di quanto accade per il condannato/non impugnante, non godrebbe della sospensione dell'esecuzione essendo tale effetto collegato «esclusivamente» all'esercizio del diritto di impugnazione 10.

In breve, se un indagato - a differenza di quanto praticato dagli altri - non dispiega il proprio potere dispositivo di interporre gravame alla decisione assunta...

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