La nullità del matrimonio va negata se l'altro coniuge ignorava la riserva mentale

AutoreRaffaella Losurdo
Pagine267-279
R. Losurdo
La nullità del matrimonio va negata se l’altro coniuge …
RAFFAELLA LOSURDO
LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO VA NEGATA
SE L’ALTRO CONIUGE IGNORAVA
LA RISERVA MENTALE
S: 1. Sentenza n. 10657/2010. 2. Il Il bonum coniugum. 3. L’indissolubili-
tà del matrimonio. 4. Contratto matrimoniale e sacramento. 5. Il bonum sacra-
menti come forma di simulazione del consenso.
1. Con la sentenza n. 10657 del 3 maggio 2010, i giudici della Corte di
Cassazione hanno respinto il ricorso di un marito che chiedeva la delibazio-
ne della sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico, perché egli stesso
aveva precedentemente manifestato chiaramente un atteggiamento favore-
vole nei confronti dell’istituto del divorzio. Irrilevante è stata ritenuta la
circostanza che i coniugi in occasione del referendum del ’74 sul divorzio
avessero brindato per festeggiare il risultato favorevole. Pertanto, la Corte
ha escluso che possa essere delibata la sentenza ecclesiastica che dispone
l’annullamento di un “lungo” matrimonio concordatario1, che uno dei co-
niugi aveva contratto in presenza di una riserva mentale circa l’indissolu-
bilità del vincolo, pur avendo il medesimo esposto tale riserva alla moglie.
Essa ritiene «irrilevante e non decisivo che i coniugi, in occasione del
referendum sul divorzio avrebbero entrambi partecipato ad un brindisi per
l’esito favorevole al divorzio, trattandosi di un fatto posteriore di quattro anni
al matrimonio». Inoltre, la Suprema Corte stabilisce che «la circostanza che
la moglie fosse consapevole della posizione del futuro marito favorevole in
via di principio al divorzio» è ugualmente ininuente «non implicando ne-
cessariamente, di per sé, tale astratta posizione ideologica, comune anche
1 La Cassazione in una recentissima pronuncia, la n. 1343/ 2011, non ha convalidato la nul-
lità di un matrimonio concordatario “lungo”. Più precisamente, riferita a determinate situazioni
invalidanti, la prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione, del
rapporto che ne è seguito, incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in
discussione. Deve pertanto ritenersi ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio (pronunciata in tal caso a motivo del riuto della procreazione sottaciuto da un co-
niuge all'altro), la particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio. Il testo della sentenza
è consultabile all’indirizzo www.olir.it.

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