DECRETO 8 novembre 2011 - Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita'' e le istituzioni dell''alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell''articolo 11, comma 5 d...

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 416, che ha previsto che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano disciplinati i requisiti e le modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142;

Considerato che l'art. 15, comma 27, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 prevede che «le universita' adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012» e che sono in corso le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento

  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto e' stabilita:

    1. la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, cosi' come risultano definite alla data del provvedimento;

    2. la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del succitato decreto.

  2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori e' strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

  3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.

  4. Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n...

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