Ministero dei trasporti e della navigazione: Termini e modalita' di - presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di rinnovo dei comitati centrale e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

Termini e modalita' di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di rinnovo dei comitati centrale e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Si fa seguito al comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 98A3024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, che ha prorogato al 15 luglio 1998 il termine per la presentazione della documentazione da produrre a corredo della domanda delle associazioni di categoria che ritengono di aver titolo per designare i propri rappresentanti nei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Premesso che: a) alla data del 15 luglio 1998, secondo quanto comunicato dal comitato centrale per l'Albo, non era stata ancora formulata la proposta di competenza del comitato stesso in ordine ai nuovi criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria, ai fini della designazione dei propri rappresentanti nei comitati per l'Albo; b) il successivo termine del 10 settembre 1998, assegnato al comitato centrale per la presentazione dell'anzidetta proposta e' decorso infruttuosamente; c) dovendosi comunque procedere al rinnovo dei comitati per l'Albo, occorre precisare criteri e procedure, nonche' la documentazione da produrre ai fini del rinnovo in parola; d) in assenza dei nuovi criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria, si ritiene di dover confermare quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Considerato che l'amministrazione risulta gia' in possesso - limitatamente alle associazioni rappresentate negli attuali comitati per l'Albo - della documentazione prodotta, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, in occasione del precedente rinnovo degli stessi comitati.

Ritenuto, pertanto, di non dover richiedere la riproduzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 2 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, laddove non siano intervenuti fatti modificativi dei requisiti medesimi.

Considerato, peraltro, che occorre acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell'anzidetto paragrafo 2, sia in quanto trattasi di dati dinamici per loro stessa natura sia in quanto necessari per la rappresentativita' delle associazioni nei...

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