Ne bis in idem e giudizio di legittimità

AutoreLuigi Fadalti
Pagine1087-1088
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giur
Rivista penale 12/2015
LEGITTIMITÀ
piano di rateizzazione concordato con la società Equitalia
dimostrasse soltanto che al momento dell’ammissione al
pagamento dilazionato la situazione della ricorrente era
di temporanea obiettiva diff‌icoltà ma non di illiquidità as-
soluta.
8.1 Ma al di là di tale circostanza di fatto - i cui rilievi
da parte della ricorrente si risolvono in censure impropo-
nibili in questa sede perchè contenenti prof‌ili fattuali non
esaminabili in sede di legittimità - va ricordato, come pe-
raltro già argomentato dalla Corte territoriale, che, anche
a voler ritenere fondato il rilievo della crisi di liquidità,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte è concorde
nell’escludere ogni rilevanza, sotto il prof‌ilo soggettivo,
alla circostanza che il datore di lavoro stia attraversando
una fase di criticità e destini le proprie risorse f‌inanziarie
per fare fronte a debiti di altra natura (come, in ipotesi,
il pagamento degli emolumenti ai dipendenti) ritenuti
più urgenti: ciò in dipendenza del fatto che l’elemento
soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo
generico costituito, dalla consapevole scelta da parte del
soggetto obbligato di omettere il versamento di quanto
dovuto (sez. III, 19 dicembre 2013, n. 3705, P.G. in proc.
Casella, Rv. 258056; idem 19 gennaio 2011, n. 13100, Biglia,
Rv. 249917).
8.2 Nessun vizio di motivazione nei termini denun-
ciati dalla ricorrente ricorre nel caso in esame essendosi
la Corte territoriale adeguata ai principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema e costituendo,
anzi, le doglianze sollevate dalla G. mera riproposizione di
censure già sollevate con l’atto di appello e congruamente
vagliate dalla Corte di Appello.
9. Il ricorso va, in conclusione rigettato. Segue la con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
“NE BIS IN IDEM”
E GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
di Luigi Fadalti
La sentenza in commento esamina, tra l’altro, uno spe-
cif‌ico "motivo processuale" costituito dalla deducibilità, o
meno, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione, della
questione relativa all’esistenza di un giudicato con effetti
preclusivi per l’accertamento in corso.
In giurisprudenza si rinvengono quattro distinti orien-
tamenti:
a) secondo una prima impostazione, l’indagine sulla
sussistenza della preclusione da giudicato si sostanzia in
un accertamento sulla identità del fatto e, quindi, su una
questione di fatto riservata al giudice di merito, anche in
sede esecutiva, non deducibile davanti alla Corte di Cassa-
zione. È esclusa, pertanto, la possibilità di prospettare nel
giudizio di legittimità la violazione del divieto del “ne bis
in idem”, poiché l’apprezzamento della violazione compor-
ta un raffronto tra gli elementi fattuali dell’imputazione
contestata nelle sentenze in ordine alle quali la preclu-
sione è addottata e, quindi, un accertamento sul fatto non
consentito alla Corte di Cassazione; (1)
b) stando ad un secondo indirizzo, invece, la violazione
del divieto “ne bis in idem” integra sempre un “error in
procedendo”. Pertanto la questione della preclusione da
giudicato sul medesimo fatto è deducibile nel giudizio di
legittimità, a condizione che il ricorrente alleghi la sen-
tenza irrevocabile produttiva dell’evento preclusivo; (2)
c) una terza, intermedia, opzione interpretativa sinte-
tizza le contrapposte soluzioni sin qui individuate, rilevan-
do “che nella prima posizione la conclusione negativa sul-
la proponibilità della questione in sede di legittimità trova
il suo fondamento nella necessità, ai f‌ini della soluzione
della questione stessa, di accertamenti di fatto incompati-
bili con il giudizio di Cassazione. Ne deriva, peraltro, che,
ove nel caso concreto tale necessità non ricorra, non vi
è alcuna ragione per negare accesso in questa sede alla
valutazione sulla sussistenza o meno di una violazione del
“ne bis in idem” processuale; ed in questa prospettiva i due
orientamenti appaiono in realtà complementari”; (3)
d) stando ad un ultimo orientamento, la preclusione
derivante dal giudicato sul medesimo fatto è deducibile
nel giudizio di Cassazione “posto che la violazione del di-
vieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo,
a condizione che la decisione della relativa questione non
comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual
caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecu-
zione”. (4)
Appare quanto mai necessario un intervento regolatore
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite per le evidenti e
rilevanti implicazioni conseguenti all’adozione di un mo-
dello ermeneutico ovvero di un altro.
NOTE
(1) In questo senso si sono espresse Cass. sez. V, 30 marzo 1998, n.
7953, in C.E.D., n. 211535; Cass. sez. V, 24 settembre 1998, n. 10076, ivi, n.
213979; Cass. sez. VI, 5 giugno 2003, n. 34955, ivi, 226365; Cass. sez. I, 14
maggio 2004, n. 31123, ivi, n. 229283; Cass. sez. II, 24 settembre 2004, n.
41069, ivi, n. 230708; Cass. sez. V, 29 gennaio 2007, n. 9180, ivi, n. 236259,
con particolare riguardo all’ipotesi di preclusione-consumazione per du-
plice esercizio dell’azione penale prima ancora dell’intervenuta irrevoca-
bilità della prima sentenza; Cass. sez. IV, 3 dicembre 2009, n. 48575, ivi,
n. 245740; Cass. sez. V, 6 maggio 2011, n. 24954, ivi, n. 250920; Cass. sez.
V, 10 gennaio 2013, n. 9825, ivi, n. 255219; Cass. sez. V, 11 dicembre 2012,
n. 5099/13, ivi, n. 254654.
(2) In questa direzione si sono espressi Cass. sez. VI, 30 settembre
2009, n. 44484, in C.E.D., n. 244856; Cass. sez. VI, 27 novembre 2012, n.
47983, ivi, n. 254279; Cass. sez. I, 5 maggio 2011, n. 26827, ivi, n. 250796;
Cass. sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44632, ivi, n. 257809 e Cass. sez. II, 8
luglio 2014, n. 33720, ivi, n. 260346, hanno ribadito, anche valorizzando la

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