LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell''Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell''ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche'' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penal...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione,

    Art. 3.

    Modifiche al codice penale

  3. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria».

    Art. 4.

    Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  4. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

    Art. 25-novies

    (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) . - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

    .

    Art. 5.

    Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale

  5. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    Art. 740-bis

    (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate) . - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca.

    2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

    a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

    b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

    Art. 740-ter (Ordine di devoluzione). - 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

    2. Copia del...

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