DECRETO 8 maggio 2009 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all''organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (09A05969)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Considerata l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 20 marzo 2008 che stabilisce la suddivisione dei fondi tra il Ministero e le regioni e province autonome e contestualmente prevede l'adozione di linee guida per garantire la massima efficienza alla misura;

Considerata la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile la predetta misura ed adottare contestualmente le linee guida;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

  1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all'art. 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, nonche' dal regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

  2. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1a, per le campagne dalla 2008/2009 fino alla 2012/2013.

  3. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1b, per la campagna 2008/2009. Per le successive campagne, la ripartizione dei fondi tra le regioni sara' adottata con decreto dipartimentale da emanare entro il 10 luglio, previa intesa della Conferenza Stato-regioni che dovra' intervenire entro il 30 giugno 2009. E' fatta salva la possibilita', per le regioni e province autonome, di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione utilizzando le economie realizzate nelle altre misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008. Tale modifica viene riportata in un apposito provvedimento regionale, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e comunicato, entro il 15 giugno di ciascun anno, al Ministero che procede alla conseguente modifica dell'Allegato 1b, con proprio provvedimento. A decorrere dalla campagna 2009/2010 sono ammissibili, anche, progetti che coinvolgono finanziariamente piu' regioni e province autonome, denominati di seguito «multiregionali».

  4. Per i progetti di cui al comma 3 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformita' a quanto previsto nel presente decreto e negli allegati. Eventuali criteri selettivi contenuti nei bandi regionali e province autonome, rispetto a quanto previsto dai pertinenti articoli dei Regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08 e dal presente decreto e relativi allegati, sono comunicati al Ministero e all'Organismo pagatore AGEA. Detti criteri, individuati in base a parametri oggettivi e non discriminatori, riguardano uno o piu' tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonche' griglia dei punteggi per la valutazione.

  5. Le regioni e province autonome che non adottano propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e relativi allegati.

  6. Ai sensi del presente decreto si intende per:

    - «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    - «Organismo pagatore»: Agea - Organismo pagatore;

    - «Regioni»: regioni e province autonome;

    - «regolamento»: il regolamento CE n 479/2008;

    - «regolamento attuativo»: il regolamento CE n. 555/2008;

    - «linee guida»: modalita' esplicative per l'accesso alla misura - decreto ed allegati;

    - «autorita' competenti»: il Ministero e le regioni e province autonome;

    - «beneficiari»: i soggetti indicati all'art. 2;

    - «attuatori»: i soggetti indicati all'art. 3;

    - «ente pubblico»: ente di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 555/2008 avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni);

    - «organismo pubblico»: organizzazione pubblica avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico), con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni), o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico);

    - «produttore di vino»: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o piu' prodotti a monte del vino nei prodotti indicati al successivo art. 4 comma 1 e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;

    - «fondi quota nazionale»: il 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualita';

    - «fondi quota regionale»: il 70% dei fondi...

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