LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 49 - Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 21 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) 1. Al comma 7, dell'art. 7, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, lettera e)" sono soppresse. 2. Al comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui all'art. 9" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della normativa nazionale vigente". 3. L'art. 9 della legge regionale 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Funzioni di controllo). - 1. La Regione esercita il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonche' dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'art. 62. A tal fine il direttore generale trasmette alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione: a) gli atti di autonomia aziendale, di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di Azienda sanitaria locale o di Azienda ospedaliera;

  1. il regolamento di organizzazione e funzionamento, se trattasi di IRCCS;

  2. lo Statuto, se trattasi dell'Agenzia Sanitaria Regionale;

  3. i piani strategici aziendali di cui all'art. 30;

  4. gli atti di programmazione interaziendale, i piani attuativi annuali ed i provvedimenti conseguenti a direttive vincolanti regionali. 2. Nei successivi trenta giorni la Regione puo' indicare al direttore generale i contenuti dell'atto che si pongono in contrasto con gli indirizzi o la programmazione regionale. Il direttore generale adegua i propri provvedimenti a quanto indicato dalla Regione. 3. In caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale di atti obbligatori per legge o attuativi di direttive vincolanti, la Giunta regionale puo' nominare, qualora sussistano ragioni di urgenza o di danno, un Commissario ad acta per l'adozione di tali provvedimenti, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni.»...

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