Regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, i quali prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima per definire le modalita' di istituzione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, nel quale e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' ad ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e l'articolo 236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ´naveª: qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) ´galleggianteª: qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
c) ´servizio governativo non commercialeª: l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istitutodelle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbIicato e' stato redatto
dall'amministrzione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ´Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.ª e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. - Il testo
dell'art. 17, comma 1, e' il seguente: ´Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
...
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