La nave, I contratti di utilizzazione e l'armatore

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine223-252
Capitolo VI
LA NAVE, I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE
E L’ARMATORE
Nicolò Carnimeo
SOMMARIO: 1. La disciplina della nave. – 2. Elementi identificativi della nave. Naziona-
lità, iscrizione nei registri, abilitazione, cancellazione – 3. Navigabilità, documenti
di bordo, ispezioni e controlli. – 4. I modi di acquisto della proprietà della nave.
Costruzione e compravendita (cenni). – 5. L’armatore e l’impresa di navigazione.
– 6. La responsabilità dell’armatore e la sua limitazione.7. Il comandante e l’e-
quipaggio. – 8. Gli ausiliari dell’armatore (cenni). – 9. I contratti di utilizzazione
della nave: la locazione. – 10. Segue: il noleggio. – 11. Segue: il trasporto per mare
di merci e persone. 12. Segue: la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo
di cose (cenni). – 13. Soccorso in mare.
1. LA DISCIPLINA DELLA NAVE
Per nave s’intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua ma-
rittima o interna, indifferentemente dallo scopo perseguito, sia esso di rimorchio,
di pesca o di diporto1 (art. 136 cod. nav.). Sono escluse dalla disciplina del diritto
della navigazione le navi da guerra2.
Dalla lettura della definizione di nave dettata dal codice si evince che il con-
cetto di trasporto ivi richiamato è inteso, in senso tecnico, come ogni movimento
per acqua di un mezzo galleggiante. Da tanto ne discende che non possono consi-
1 Sul concetto di nave, cfr. LEFEBVRE D’OVIDIO, PESCATORE, TULLIO, Manuale di diritto della
navigazione, XII, Milano, 2011, 227; GAETA, Nave (dir. nav.), in ED. XXVII/1977, 601; RIGHETTI,
Trattato di diritto marittimo, I-2, Milano, 1987, 913; PESCATORE, Nave, in EC XX/1990, 1 ss.; VER-
MIGLIO, La nave e laeromobile, in Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di TULLIO-
DEIANA), Cagliari, 1993, 114; CARRETTA, La nave, in Trattato breve di diritto marittimo (a cura di
ANTONINI), I, Milano, 2007, 299.
2 V. supra. Cap II. par. 6.
224 Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi
derarsi navi quelle in costruzione3, né i relitti (cfr. art. 163, lett. a e b, cod. nav.)4,
poiché in entrambi i casi manca l’attitudine del mezzo al trasporto5.
La destinazione al trasporto caratterizza, quindi, la definizione di nave e nel
codice della navigazione si assiste ad una tripartizione tra navi maggiori, navi
minori e galleggianti6. Questi ultimi sono definiti dall’art. 136, comma 3, cod.
nav., come qualsiasi costruzione galleggiante mobile adibita ai servizi della navi-
gazione o al traffico in acque marittime o interne. Esempi di galleggiante sono le
draghe, le bighe, le chiatte7. Si deve notare che per essere assoggettati alla disci-
plina della nave, essi devono conservare la caratteristica di mobilità e attitudine
al trasporto, che li differenzia dai c.d. galleggianti fissi. Tra questi inquadramento
autonomo è stato dato alle piattaforme offshore8.
Le navi sono, inoltre, assoggettate, ai sensi degli artt. 245 ss. cod. nav., ad
un regime di circolazione controllato, rientrando nella categoria dei beni mobili
registrati di cui all’art. 815 cod. civ. Questa inclusione, ha consentito che il bene
potesse costituire garanzia di credito “senza privare il debitore della possibilità di
impiego, in particolare per quanto concerne l’iscrizione di ipoteca su nave (artt.
565 ss. cod. nav.)9”. Le particolari norme di garanzia previste per la nave sono
state affermate nel diritto uniforme già dalla Convenzione di Bruxelles del 10
aprile 1926 sui privilegi e le ipoteche marittime.
3 Cass. 15 luglio 1964 n. 1900, in RDN 1965, II, 221.
4 Cfr. Cass. 1 giugno 1995, n. 6134, in DT 1996, 791, con nota di CONTE, Definizione di nave
e di relitto e pubblicità dei trasferimenti; Cass. 5 aprile 2005, n. 7020, in DM 2007, 1141, con nota
di CHIRCO-BALLINI, Sulla perdita della qualifica giuridica di nave.
5 Sulla navigabilità come requisito per la qualificazione della nave, cfr. Cass. 31 ottobre 1956
n. 4096, in RDN, 1957, II, 248, con nota di ALBANO, Sui concetti di nave e di navigabilità.
6 Sono definite come maggiori le navi d’altura, cioè quelle che, per caratteristiche e per dota-
zioni sono atte alla navigazione di alto mare; come minori, le navi costiere, cioè quelle che sono atte
soltanto alla navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore
alle venti miglia, nonché le navi del servizio marittimo dei porti e quelle addette alla navigazione
interna (art. 136, comma 2, cod. nav. e 302 reg. esec. cod. nav.). La distinzione è rilevante soprattut-
to per il regime più semplice al quale le navi minori sono sottoposte per l’iscrizione e i documenti
di bordo.
7 Così LEFEBVRE D’OVIDIO, PESCATORE TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit. 229
(art. 62 reg. nav. int.), secondo cui si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate
di mezzi di propulsione propria.
8 BOI, Le piattaforme marine, Genova, 2006, 63 ss. Secondo la dottrina richiamata, le piat-
taforme offshore sono navi nel momento in cui sono in movimento,mentre assumono la natura di
galleggianti fissi quando sono stabilmente ancorate per lo svolgimento delle operazioni di prospe-
zione.
9 ZUNARELLI – COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, Padova,
2009, 37 ss. L’esigenza di favorire lo sviluppo del settore ha giustificato la scelta del legislatore
di facilitare l’accesso al credito anche atttraverso il rilascio di ipoteca su navi in costruzione, fin
dal momento in cui inizia la pubblicità (art. 566 cod. nav.), anche in deroga al principio contenuto
nell’art. 2823 cod. civ.

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