ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2012 - Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell''Isola del Giglio. (Ordinanza n. 3998). (12A00848)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (Grosseto);

Considerato che sono in corso le attivita' di ricerca e soccorso dei dispersi e di assistenza ai naufraghi;

Considerato che la posizione in cui versa attualmente la nave, comporta pregiudizio al contesto ambientale considerato di elevato pregio naturalistico e motivo di costante afflusso turistico, e rappresenta un potenziale pericolo per l'ordinato svolgimento di tutte le attivita' marittime;

Considerato altresi' che l'ulteriore permanenza in sito potrebbe determinare un gravissimo danno ambientale, in particolare all'attuale ecosistema marino, nonche' un rischio per l'incolumita' delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato e provvede:

    1. al coordinamento degli interventi strettamente connessi al superamento del contesto emergenziale;

    2. al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il recupero della nave;

    3. all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza nonche' alla rivalsa per le spese a tal fine sostenute;

    4. alle eventuali attivita' di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;

    5. alla ricognizione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni, dagli Enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile intervenute sino all'adozione della presente ordinanza;

    6. al controllo che la rimozione del relitto venga effettuata in condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.

  2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato. Al Commissario delegato e ai soggetti attuatori non spettano compensi.

  3. Nell'esercizio delle...

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