LEGGE 13 febbraio 2006, n. 72 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Entrata in vigore

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 6086):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il

    20 settembre 2005.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

    Esaminato dalla III commissione il 16 novembre 2005 e

    l'11 gennaio 2006.

    Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 19

    gennaio 2006.

    Senato della Repubblica (atto n. 3743):

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 24 gennaio 2006, con pareri delle commissioni

  4. , 2, 5, 6 e 10.

    Esaminato dalla 3 commissione il 25 e 31 gennaio 2006.

    Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

Allegato
Allegato

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,

e

con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 -Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

    Senza limitare la portata generale, di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

    1. beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti;

    2. titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entita' registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

    3. diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento;

    4. diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

    5. qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

    6. qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

    Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformita' con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato.

  2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche a giuridiche;

  3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi;

  4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' costituita in conformita' con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente;

  5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonche' qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

  6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;

  7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento;

  8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.

    ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

  9. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinche' investano nel proprio territorio e consentira' tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i peteri conferiti dalle proprie leggi.

  10. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accordera' in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente; Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispettera' gli obblighi da essa assunti riguardo ad...

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