N. 242 SENTENZA 24 - 31 ottobre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale nel procedimento vertente tra Petrollini Gabriella ed altro e il Comune di Sessano del Molise ed altri, con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione di Petrollini Gabriella ed altro nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Petrollini Gabriella ed altro e l'avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 31 maggio 2011, il Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), 'nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE [Anagrafe italiani residenti all'estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validita' del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata', prospettandone il contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione.

Come emerge dall'ordinanza di rimessione, il giudice a quo e' chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal candidato sindaco, per l'unica lista in competizione, e da altro cittadino, del Comune di Sessano del Molise, avverso il provvedimento che - in applicazione, appunto, della norma denunciata - aveva dichiarato la nullita' delle elezioni, svoltesi in quel Comune nel marzo 2010, in quanto il numero dei votanti (368) era stato inferiore al 50 per cento del numero degli iscritti nelle liste elettorali (1186), comprensivo dei cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE (495); non computando i quali l'elezione sarebbe risultata viceversa valida. Nel che, appunto, e' individuata la rilevanza della questione.

In motivazione della sua non manifesta infondatezza, premette poi il rimettente che 'i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte amministrative e normative compiute dagli organi elettivi' e ne inferisce che 'condizionare la validita' delle elezioni al raggiungimento di un quorum di votanti rapportato anche ai residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto, finisce col far dipendere la validita' delle elezioni da un elemento estrinseco alla compagine elettorale'. E in cio' ravvisa 'l'irragionevolezza della disposizione in questione in relazione all'ordinamento complessivo e ai valori costituzionali garantiti ai cittadini ed alle comunita' locali'.

In particolare, la violazione dell'art. 3 Cost. e' motivata anche in ragione della paventata discriminazione di fatto degli enti locali caratterizzati, come nella specie, da fenomeni di migrazione rispetto agli altri Comuni; ed il vulnus agli articoli 1, secondo comma, 48, primo comma, e 51, primo comma, Cost. e' ricollegato all'asserito contrasto della disposizione denunciata con i principi, rispettivamente, di partecipazione democratica e rappresentativita', di effettivita' del diritto al voto, e di partecipazione...

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