N. 245 SENTENZA 24 - 31 ottobre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-9 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2012.

Visti l'atto di costituzione della Regione Puglia, nonche' l'atto di intervento di D. F.;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Volpe per la Regione Puglia e Giuseppe Gallo per D. F.

Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (ricorso n. 3 del 2012), ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale), per violazione degli articoli 3, 24, 97, 113 e 136 della Costituzione.

  1. - La disposizione censurata prevede che 'Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa e la funzionalita' degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana'.

  2. - Il ricorrente da' conto, innanzitutto, del contenzioso pregresso cui fa esplicitamente riferimento l'art. 1 della legge n.

    28 del 2011 della Regione Puglia.

    La difesa dello Stato riferisce che, nel 1998 e nel 1999, la Regione Puglia aveva bandito due concorsi, rispettivamente per la copertura di 482 posti di VIII qualifica funzionale e 381 posti di VII qualifica funzionale, da coprire esclusivamente tramite 'concorso interno' riservato ai soli impiegati regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore. Adito da alcuni dipendenti regionali esclusi dal concorso, il Tribunale amministrativo della Puglia, con sette ordinanze, aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 51, 97 e 98 Cost., delle disposizioni legislative regionali in base alle quali i concorsi erano stati banditi: l'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale), e l'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 Accordo nazionale del 29 aprile 1983). Con la sentenza n. 373 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni regionali, nella parte in cui esse riservavano 'la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno', per violazione dell'art. 97 Cost. Successivamente a tale declaratoria di incostituzionalita', il Tribunale amministrativo della Puglia annullava le procedure concorsuali indette sulla base delle norme dichiarate illegittime (sentenze Tar Puglia nn. 2610, 2826, 2842 e 5227 del 2004).

    In seguito, e in asserita ottemperanza del giudicato costituzionale, la Regione Puglia emanava la legge 4 agosto 2004, n.

    14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), la quale, all'art. 59, comma 3, stabiliva che 'In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla Delib. G.R. 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della...

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