N. 226 SENTENZA 8 - 11 ottobre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), sia nel testo originario sia in quello sostituito ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante 'Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese)', promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 ed il 19-23 dicembre 2011, depositati in cancelleria il 10 agosto ed il 23 dicembre 2011, iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n.

170 (concernente la legge reg. n. 27 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 6 dell'8 febbraio 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 170 del 2011;

udito nell'udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati dello Stato Alessandro De Stefano e Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo, depositato il 10 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 (registro ricorsi n.

81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), e dell'art. 11 comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

1.1.- Le questioni concernenti il comma 6, lettera g), dell'art.

5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, sono state decisa da questa Corte con sentenza n. 62 del 2012 con pronuncia di cessazione della materia del contendere.

1.2.- Le questioni concernenti il parimenti impugnato comma 1 dell'art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sono state separate da quelle indicate al punto precedente e costituiscono oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale. Detto comma 1 dell'art. 11 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: 'Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia e' trasferito all'Autorita' idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche'.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, nel prevedere il trasferimento del personale dalla soppressa ATO Puglia all'Autorita' idrica pugliese, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, viola: a) l'art. 3 della Costituzione, perche' irragionevolmente consente al solo personale assunto a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia di essere inquadrato nei ruoli della Autorita' idrica pugliese, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalita' dei pubblici dipendenti; b) l'art. 51 Cost., perche', privilegiando il personale gia' in servizio presso l'ATO Puglia rispetto ad altri possibili aspiranti all'assunzione presso l'Autorita' idrica pugliese, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l'art. 97, terzo comma, Cost., perche' il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia nei ruoli dell'Autorita' idrica pugliese contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonche' all'imparzialita' ed al buon andamento della pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n. 205 e n. 34 del 2004); d) l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' si pone in contrasto con l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.

  1. - In tale giudizio non si e' costituita la Regione Puglia.

  2. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 19 dicembre 2011, ricevuto il 23 dicembre successivo, depositato lo stesso 23 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 6 dell'8 febbraio 2012 (registro ricorsi n. 170 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale del medesimo comma 1 dell'art. 11 della legge reg.

    Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante 'Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese)', pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

    Detto art. 3 della legge reg. n. 27 del 2011 stabilisce che 'Il comma 1 dell'articolo 11 (Personale) della L.R. n. 9/2011 e' sostituito dal seguente: '1. Il personale dipendente gia' assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, e' trasferito all'Autorita' idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita') del D.Lgs. n. 165/2001''.

    Tale comma, secondo il ricorrente, nel prevedere l'automatico passaggio ed inquadramento nei ruoli del nuovo ente pubblico (Autorita' idrica pugliese) del personale dipendente dell'ATO Puglia assunto in base ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007: a) effettua un inconferente richiamo a detti commi dell'art. 3 della legge statale n. 244 del 2007, perche' 'tale normativa e' rivolta alle Amministrazioni regionali e locali e non riguarda, pertanto, il personale del disciolto ATO'; b) viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost., perche' contrasta sia con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto prevede procedimenti irragionevolmente differenziati per l'accesso alla pubblica amministrazione, senza garantire a tutti i potenziali aspiranti (in possesso dei prescritti requisiti) il diritto di partecipare in condizioni di uguaglianza alla selezione concorsuale; sia con il principio del libero accesso ai pubblici uffici; sia con il principio che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico (in particolare, con i commi da 10 a 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i quali - in applicazione di tale principio - precludono, a partire dal gennaio 2010, per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo e prevedono tassative modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti); c) viola gli artt. 117, terzo comma, e 120, primo comma, Cost., perche' contrasta con i menzionati commi da 10 a 13 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, i quali pongono un principio di coordinamento della finanza pubblica. A sostegno del ricorso vengono citate varie pronunce della Corte costituzionale: le sentenze n. 52 del 2011 e n. 81 del 2006 (le quali ribadiscono la regola del pubblico concorso per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola diretta ad assicurare l'imparzialita' e l'efficienza della pubblica amministrazione); le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004 (per le quali eventuali deroghe alla regola del concorso pubblico possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico); le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009 (nelle quali si sottolinea che l'automatico stabilizzazione nei ruoli di una pubblica amministrazione impedisce che la selezione sia riferita alla tipologia ed al livello delle funzioni che il personale stabilizzato e' chiamato a svolgere); la sentenza n. 127 del 2011 (secondo cui il previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica e' requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso).

  3. - In quest'ultimo giudizio, iscritto nel registro ricorsi n.

    170 del 2011, la Regione Puglia si e' costituita con atto depositato il 27 gennaio 2012 chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' e di infondatezza delle...

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