N. 258 SENTENZA 19 - 22 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, 'comma 1' [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, 'comma 1' [rectius: 'primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile vertente tra la s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, l'INPS, la s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e la s.p.a. Equitalia Polis, con ordinanza del 26 luglio 2010, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e per la s.p.a.

Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), l'avvocato Marcello Cecchetti per la s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia Polis), nonche' l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una societa' cooperativa a responsabilita' limitata nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (hinc s.p.a. SCCI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' del combinato disposto degli artt. 26, 'comma 1' [recte:

terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, 'comma 1' [rectius: 'primo comma, alinea e lettera e)'], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, individuando per i 'casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile' il momento di perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento 'nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune', rende applicabili alla notificazione di detta cartella le modalita' di notificazione mediante deposito nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale non solo nell'ipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma anche nell'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario.

1.1.- Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la cartella di pagamento era stata notificata alla societa' cooperativa ai sensi delle disposizioni denunciate, come espressamente affermato dall'agente della riscossione, non costituito nel giudizio principale; b) l'agente notificatore, 'dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario' presso l'indirizzo, 'noto ed effettivo', della sede legale della societa', aveva depositato la cartella nella casa comunale di Chioggia ed aveva affisso nell'albo comunale, dal 13 agosto al 14 agosto 2009, l'avviso di deposito; c) detto agente aveva spedito alla medesima societa' una lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito (come da avviso postale di spedizione prodotto in giudizio); d) non era stata fornita in giudizio la prova del 'momento di ricevimento' di tale lettera; e) l'opposizione alla cartella di pagamento era stata proposta dalla societa' con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Padova il 25 settembre 2009, cioe' oltre 40 giorni dopo il 14 agosto 2009.

1.2.- Lo stesso giudice rimettente premette altresi', in punto di diritto, che: a) in forza delle disposizioni denunciate, nel caso di irreperibilita' o incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del Comune e non nel momento di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 cod.

proc. civ. e comunque non nel momento risultante dall'applicazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale - con specifico riferimento alla notificazione effettuata ai sensi di tale ultimo articolo - nella sentenza n. 3 del 2010; b) le medesime impugnate disposizioni escludono che il procedimento notificatorio della cartella si perfezioni in una data diversa da quella da esse stabilita e non prevedono, 'a rigore', l'invio di una lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito; c) nella specie, pertanto, la notificazione si era perfezionata in data 14 agosto 2009 e, di conseguenza, l'opposizione alla cartella di pagamento e' inammissibile, perche' presentata il 25 settembre 2009, cioe' dopo la scadenza del termine perentorio decadenziale di 40 giorni, decorrente dalla notificazione della cartella, stabilito dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (sulla natura perentoria di tale termine vengono richiamate le pronunce della Corte di cassazione n. 11274 e n. 4506 del 2007; n. 21863 del 2004).

1.3.- Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che le disposizioni denunciate contrastano con l'art. 3 Cost., sia perche' irragionevoli in se', sia perche' introducono una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.

L'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che la notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale, benche' originariamente prevista per l'ipotesi in cui v'e' 'impossibilita' pratica di notificazione presso il domicilio fiscale' (data la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R.

n. 600 del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilita' di notificazione (data la mancanza, l'incapacita' od il rifiuto, al momento dell'accesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione dell'atto).

L'ingiustificata disparita' di trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che, con riguardo all'ipotesi di irreperibilita' cosiddetta 'relativa' del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di pagamento: a) con riferimento all'atto di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (come 'correttamente [...] la giurisprudenza di legittimita' ritiene'), con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l'avviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva conoscibilita' dell'atto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza. Il rimettente sottolinea che l'omogeneita' di tali due situazioni (riguardanti entrambe rapporti 'autoritativi, caratterizzati dalla soggezione all'unilaterale potere autoritativo dell'ente impositore') non giustifica la indicata difformita' di disciplina e che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario l'effettiva conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi, posto che l'applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non provocherebbe alcun aggravio procedimentale rispetto alle modalita' di notificazione degli atti di accertamento previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007).

Il giudice a quo afferma, inoltre, che le disposizioni denunciate violano anche l'art. 24 Cost., perche' il debitore - nonostante sia noto il luogo della sua abitazione, ufficio od azienda - non e' messo nelle condizioni, con le modalita' di notificazione previste da dette disposizioni, di pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della cartella di pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa (vengono citate le pronunce della Corte costituzionale n. 366 del 2007; n. 360 del 2003; n. 346 del 1998).

1.4.- In punto di rilevanza, infine, il Tribunale rimettente afferma che l'accoglimento della questione renderebbe inapplicabile alla notificazione della cartella di pagamento il denunciato primo comma, lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT