N. 333 SENTENZA 15 - 24 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 gennaio - 2 febbraio 2010, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2010 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sabina Ornella Di Lecce per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 gennaio 2010 e depositato il 30 gennaio 2010 (reg. ric. n. 18 del 2010), ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).

  1. - La norma impugnata concerne le assunzioni e le dotazioni organiche relative al Servizio sanitario della Regione Puglia. In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia n.

    27 del 2009 prevede che, 'nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento'. Il comma 2 dispone che 'la Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attivita' e/o nuovi servizi'.

    Il comma 3 prevede, poi, che 'il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 e' destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformita' alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale'. Il comma 4, infine, stabilisce che, per dare attuazione alla suddetta legge, 'le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale'.

  2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, innanzitutto, che la disposizione impugnata non fornirebbe adeguate garanzie in ordine al rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale alle spese per il personale, in particolare dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2008, e dall'art.

    2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009, per l'anno 2010. Tali norme legislative statali stabiliscono che gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali figurano il 2009 e il 2010. La difesa dello Stato, pertanto, osserva che la disposizione impugnata, 'prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati, anche se con modalita' diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese per il personale, obiettivo avuto di mira dal legislatore statale con le leggi finanziarie 2009 e 2010, cosi' da compromettere la concreta attuazione delle suindicate disposizioni legislative statali'. Di conseguenza, dal momento che l'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, e l'art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009, costituirebbero principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la violazione di tali norme statali da parte della disposizione impugnata determinerebbe la lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

  3. - Si e' costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate.

    4.1. - La difesa regionale osserva, innanzitutto, che la disposizione impugnata risponde all'esigenza di sopperire al fabbisogno...

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