N. 341 SENTENZA 17 - 26 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 191 e 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 26 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 3 marzo 2010 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi l'avvocato Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 25 febbraio 2010 presso l'Avvocatura generale dello Stato e il 26 febbraio 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi depositato il 3 marzo 2010, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 2, commi 191 e 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n.

302.

1.1. - L'art. 2, comma 191, della citata legge e' censurato 'nella parte in cui dispone che la delibera del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma relativo agli immobili da trasferire costituisce variante allo strumento urbanistico generale che prescinde dalla verifica di conformita' con la pianificazione sovraordinata'.

Ad avviso della ricorrente, il primo periodo di detta norma viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa osserva che il menzionato precetto richiama la disposizione di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la quale, in senso del tutto analogo, prevedeva che 'L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica: la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni'.

La Regione Toscana precisa di avere impugnato il detto art. 58, comma 2, in quanto lesivo delle competenze regionali in materia di governo del territorio, nella misura in cui consentiva che la variante, automaticamente apportata con l'approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale, non necessitasse di verifiche di conformita' rispetto agli atti della pianificazione provinciale e regionale, cosi' incidendo sulla legislazione regionale in materia di governo del territorio che, nel disciplinare il procedimento di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione territoriale, ha stabilito la necessaria conformita' urbanistica degli atti comunali - piani e varianti - rispetto alle previsioni degli atti regionali indicati.

La ricorrente ricorda che questa Corte, con sentenza n. 340 del 2009, ha accolto la tesi ora esposta e, per conseguenza, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 58, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, terzo comma,

Cost.

Ad avviso della Regione, gli argomenti esposti nella menzionata sentenza ben possono valere con riguardo all'analoga norma censurata in questa sede. Essa, infatti, prevede una specifica procedura per la vendita e la valorizzazione degli immobili militari, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma con i Comuni interessati. Qualora si proceda tramite detti accordi, e' previsto che - ai sensi del ricordato art. 58, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo) l'approvazione, da parte del Comune interessato, del protocollo d'intesa e dell'allegato accordo di programma costituisca variante, che prescinde dalla valutazione di conformita' con la pianificazione sovraordinata di livello provinciale e regionale. Tale verifica di conformita', invece, e' imposta dalla legge della Regione Toscana del 3 gennaio del 2005, n. 1, recante 'Norme per il governo del territorio'.

Verrebbe cosi' incisa la legislazione regionale in materia di governo del territorio, con violazione dell'art. 117, comma terzo,

Cost.

1.2. - La Regione Toscana, inoltre, denunzia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, nella parte in cui dispone che l'individuazione delle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da risanare attraverso le risorse di cui alla delibera del CIPE 2 (recte: 6) novembre 2009, sono individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorita' di bacino e il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., nonche' per contrasto con il principio di leale collaborazione e il principio di sussidiarieta'.

Dopo aver riportato il tenore della norma, la ricorrente ne censura la prima parte perche' l'individuazione delle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico da rimuovere e' effettuata dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorita' di bacino e la Protezione civile, ma non la Regione. Quest'ultima, dunque, non e' chiamata a svolgere alcun ruolo in merito alla individuazione delle situazioni di criticita' idrogeologica presenti nel proprio territorio ed alla conseguente ammissione ai contributi per il risanamento.

Ad avviso della ricorrente cio' sarebbe lesivo delle indubbie competenze delle Regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., competenze certamente coinvolte dalla previsione in esame. Al riguardo e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2009, con la quale si e' chiarito che le attivita' relative alla difesa del suolo, anche in relazione alla salvaguardia per i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale. Tuttavia la stessa sentenza ha precisato che 'In relazione alla possibile influenza dell'attivita' in questione su attribuzioni regionali in materie di competenza concorrente o residuale, e' bensi' necessario un coinvolgimento delle Regioni', quanto meno prevedendo l'espressione di un parere per quelle di volta in volta interessate ovvero attraverso quello della Conferenza unificata; ed ha aggiunto che le competenze in materia di difesa del suolo da parte dello Stato 'sono sicuramente tali da produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio e dunque il loro esercizio richiede un cointeressamento delle Regioni che deve essere realizzato nella forma del parere della Conferenza unificata'.

Infine, la ricorrente osserva che, con specifico riferimento al risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico, la sentenza de qua ha stabilito che 'Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia e' assicurata dalla necessita' del parere della Conferenza unificata per l'esercizio delle funzioni di programmazione e finanziamento, quale risulta a seguito della declaratoria di parziale illegittimita' della lettera a) dello stesso art. 58, comma 3. Infatti, il parere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT