N. 342 SENTENZA 17 - 26 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2010 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, con ricorso del 25 febbraio 2010, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2010 (ma consegnato, a tal fine, all'Ufficiale giudiziario in data 27 febbraio 2010), ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), con riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio decreto 15 maggio 1946, n. 455, recante 'Approvazione dello Statuto della Regione siciliana') e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

1.1. - Riferisce la Regione ricorrente che il comma 229 del medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, consentendo la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti sino al 1° gennaio 2010 e non sino al 1° gennaio 2008, come precedentemente previsto, ha, conseguentemente, differito al 31 ottobre 2010 anche il termine, gia' fissato al 31 ottobre 2008, per il versamento della imposta sostitutiva e per la redazione ed il giuramento della perizia estimativa, di cui all'art.

2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Diposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Aggiunge la ricorrente che il comma 230 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 - cioe' la disposizione censurata - stabilisce che le 'maggiori entrate' derivanti dall'applicazione del comma 229 affluiscono ad un fondo speciale, di cui al successivo comma 250 del gia' citato art. 2. Cio' al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori della istruzione e della organizzazione di eventi celebrativi, indicati nell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, tutti, secondo la ricorrente, legati ad esigenze dello Stato gia' previste da altre leggi nazionali.

1.2. - Tanto premesso, ritiene la Regione che l'art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 violi gli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale nonche' l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale detta le disposizioni di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Osserva infatti la difesa siciliana che le 'maggiori entrate' di cui all'art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 non derivano ne' dalla istituzione di una nuova imposta ne' dall'aumento della aliquota relativa ad una imposta preesistente, ma dalla riapertura dei termini per il versamento di un'imposta sostitutiva gia' prevista; cio' farebbe escludere la ricorrenza dei presupposti fissati dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per la loro attribuzione all'Erario.

Infatti il gettito derivante dalla riscossione della, gia' esistente, imposta sostitutiva, oltre che privo del carattere della novita', non e' volto a soddisfare specifiche esigenze dello Stato, essendo destinato a confluire in un fondo - gia' previsto dall'art.

7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - la cui finalita' e' la soddisfazione di plurime esigenze finanziarie, ne' ne e' identificato specificamente l'impiego, dovendo essere questo successivamente precisato - tramite futuri decreti che dovranno essere emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri - scegliendo fra quelli indicati nel richiamato Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009.

1.3. - Precisa ancora la ricorrente che, in passato, il gettito dell'imposta sostitutiva e' sempre stato attribuito alla Regione, come, peraltro, si e' anche verificato per quello derivante dalla imposta sostituita.

Ne' e' corretta la qualificazione di 'maggiori entrate' attribuita a quelle derivanti dalla applicazione della norma censurata. Infatti, se e' vero che il versamento della imposta sostitutiva potrebbe nell'anno 2010 determinare, relativamente a tale periodo, un incremento delle entrate tributarie, a cio' si accompagnerebbe, riguardo agli anni successivi, un decremento delle medesime per effetto del mancato o ridotto versamento della imposta sostituita.

1.4. - La ricorrente ricorda che, secondo il dettato degli artt.

36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliana e dell'art. 2 del d.P.R.

n. 1074 del 1965 - fatta eccezione per le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato per legge a soddisfare particolari finalita', contingenti o continuative, dello Stato legislativamente precisate - spettano alla Regione siciliana, fra l'altro, tutte le entrate tributarie, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio. Poiche', nel caso in questione, non ci si trova...

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