N. 311 SENTENZA 2 - 5 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE.

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra A. T. e l'Universita' degli studi di Roma 'La Sapienza', con ordinanza del 23 dicembre 2008, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione di A. T. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi l'avvocato Angelo Clarizia per A. T., l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (d'ora in avanti T. A. R.), con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), che stabilisce: 'I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilita'; una nuova opzione puo' essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'art. 11, optare per il regime di impegno a tempo definito'.

  1. - Il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, professore ordinario a tempo definito presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Roma 'La Sapienza', e' stato collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 13, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006, perche' nominato Avvocato generale della Corte di giustizia della CEE (oggi dell'Unione europea), e poi fino al 6 ottobre 2012, in quanto nominato giudice della stessa Corte di giustizia. Aggiunge che il docente ha impugnato la determinazione adottata dall'Universita', con la quale gli e' stato negato il richiesto passaggio dal regime d'impiego a tempo definito a quello a tempo pieno. A sostegno del provvedimento di diniego l'ente ha richiamato il disposto dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985.

    Il ricorrente, a sua volta, ha dedotto il proprio interesse all'impugnativa, adducendo i negativi risvolti patrimoniali concernenti la determinazione della base pensionabile e derivanti dalla citata disposizione, in quanto, ai sensi dell'art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, la base pensionabile e' correlata al numero degli anni in cui un professore universitario ha esercitato in regime a tempo pieno. Inoltre, ha posto in rilievo che, in pendenza del periodo di aspettativa, sara' collocato fuori ruolo per il compimento del settantesimo anno di eta' a decorrere dall'anno accademico 2010-2011 e pertanto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n.

    312 del 1980, non potra' piu' esercitare l'opzione a favore del tempo pieno.

    Il T. A. R. prosegue osservando che, con l'unico e articolato motivo di doglianza, il docente ha prospettato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 5 della legge n. 705 del 1985, in forza del quale la determinazione di rigetto e' stata adottata, per violazione dell'art. 3 Cost.

    A tal fine ha sottolineato che il divieto normativo 'viene a concretizzare un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei professori universitari che alla data di collocamento in aspettativa si trovavano in regime di impegno a tempo definito rispetto a quelli che si trovavano, sempre al momento del collocamento in aspettativa, in regime di tempo pieno, atteso che solo a questi ultimi il menzionato art. 5 consente, anche durante il periodo di aspettativa, alla scadenza del biennio di cui al secondo comma dell'art. 11, di optare per il regime di impegno a tempo definito. Ha evidenziato, inoltre, la palese illogicita' del ripetuto divieto normativo, il quale rende irreversibile durante il periodo di aspettativa - e nel particolare caso del ricorrente in via definitiva - una determinata scelta di impegno universitario che era stata compiuta precedentemente al collocamento in aspettativa, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta'.

    Il rimettente ritiene che i dubbi di costituzionalita' espressi dal ricorrente non siano manifestamente infondati e che, quindi, le relative questioni meritino di essere sottoposte alle valutazioni di questa Corte.

    La fondatezza di tale conclusione risulterebbe avvalorata dalla...

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