N. 262 SENTENZA 19 - 28 novembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-16 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011, ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato l'8 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).

1.1.- Il ricorrente deduce che l'art. 9, comma 1, della predetta legge pugliese stabilisce che la disposizione, da esso stesso dettata, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009, non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonche' agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia. Cosi' stabilendo, la norma citata contrasterebbe con l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale sono escluse dalla predetta riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza solamente le 'attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'. La norma regionale sarebbe dunque lesiva dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa concorrente attribuitagli dall'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entita' e la portata dell'intervento riduttivo.

1.2.- Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, l'art. 10, comma 1, stabilisce che la disposizione che fissa la riduzione al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 per convegni e sponsorizzazioni non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, a valere sulle risorse del bilancio vincolato.

Invece l'art. 11, comma 1, dopo aver stabilito che: 'A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009', aggiunge che 'Sono escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione civile nonche' le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma puo' essere superato in casi eccezionali. previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale'.

1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, dei vice Presidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonche' al personale distaccato presso i gruppi consiliari, sono corrisposti sia un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro (assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro), sia un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto.

Ad avviso della difesa dello Stato, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la disciplina contenuta nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alle quali il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione debbono essere definiti in sede di contrattazione collettiva. Le predette norme regionali, pertanto, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

1.4.- Il ricorrente deduce, infine, che l'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 esclude dall'applicazione del limite di spesa per l'impiego di personale assunto...

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