N. 264 SENTENZA 19 - 28 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l'INPS e Lorenzon Guido Luciano, con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Sergio Preden per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio civile - promosso da un lavoratore contro l'INPS, per ottenere la riliquidazione della maturata pensione di anzianita' sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera, in luogo di quella, inferiore, figurativamente rideterminata dall'istituto in rapporto alle aliquote contributive svizzere, piu' basse di quelle italiane la Corte di cassazione, adita su ricorso dell'INPS avverso la sentenza d'appello favorevole al pensionato, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale della norma, che il ricorrente lamentava violata, di cui all'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

La norma denunciata - in dichiarata interpretazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) - prevede sostanzialmente che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo.

La Corte rimettente ricorda che la predetta disposizione e' gia' stata oggetto di sindacato da parte di questa Corte, che, con la sentenza n. 172 del 2008, ha respinto i dubbi - sollevati dalla stessa Corte di cassazione - di contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, 38, secondo comma, della Costituzione, affermando, tra l'altro, che la disposizione impugnata aveva reso esplicito un precetto gia' contenuto nelle disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica.

Cio' posto, il giudice a quo solleva un diverso dubbio di illegittimita' costituzionale della norma in questione, in riferimento, questa volta, all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, con la sentenza della seconda sezione del 31 maggio 2011, Maggio ed altri contro Italia, con la quale e' stato ritenuto che l'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 ha violato i diritti dei ricorrenti, intervenendo in modo decisivo per impedire che l'esito del procedimento in cui erano parti fosse loro favorevole.

  1. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituito l'INPS, che ha concluso per la infondatezza della questione, ritenendo che la valutazione di conformita' a Costituzione della normativa impugnata, gia' espressa da questa Corte con la sentenza n. 172 del 2008 in riferimento ad altri parametri, possa essere estesa anche a quello oggi invocato. Rileva, al riguardo, che, secondo la stessa sentenza della Corte europea richiamata dal Collegio rimettente, l'intervento del legislatore ha sanato una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento sussistente tra i pensionati che hanno lavorato in Italia e quelli che hanno prestato la propria attivita' in Svizzera trasferendo poi i contributi in Italia. L'estensione della norma ai giudizi pendenti, secondo l'INPS, risulterebbe coerente con la funzione di eliminare tale squilibrio.

  2. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha parimenti concluso per la infondatezza della questione, rilevando che la norma censurata mira ad uniformare il sistema previdenziale, garantendo parita' di trattamento tra il lavoro prestato all'estero e quello svolto in Italia. Ricorrerebbero, pertanto, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, le ragioni imperative di interesse generale che consentono interventi interpretativi e retroattivi. La norma in questione, inoltre, sarebbe stata adottata al dichiarato fine di escludere l'incidenza di effetti onerosi tali da compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea in materia di contenimento della spesa pensionistica.

    Considerato in diritto 1.- La Corte e' chiamata a decidere se l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che, nel fornire la interpretazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.

    488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nell'ordinamento una interpretazione della disciplina de qua in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati, si ponga in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in...

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