N. 121 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 20, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 12-14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 14 settembre 2011, ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso spedito per la notifica il 12 settembre 2011 e depositato il successivo 14 settembre, la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e, tra queste, dell'art. 20, commi 14 e 15, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

1.1. - Il comma 14 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011 dispone che 'Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione'.

Il comma 15 dello stesso art. 20 stabilisce che 'In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131'.

1.2. - La Regione Toscana ritiene che la prima delle due norme impugnate, nel prevedere 'precisi e puntuali adempimenti informativi in relazione alle azioni intraprese per l'esecuzione di sentenze della Corte costituzionale', si ponga in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Il comma 14, infatti, diversamente da quanto affermato nel suo incipit, non conterrebbe una normativa di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica; di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Il comma 15, a sua volta, violerebbe l'art. 120, secondo comma,

Cost., in quanto prevedrebbe - secondo la ricorrente - un caso di esercizio del potere sostitutivo del Governo in assenza dei presupposti indicati dalla norma costituzionale evocata come parametro. E' citata, al riguardo, la sentenza n. 43 del 2004 della Corte costituzionale, nella quale e' stato riconosciuto il carattere eccezionale del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.

La difesa regionale, dopo aver richiamato gli ambiti nei quali e' consentito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 Cost., sottolinea come, nel caso di mancata o difforme esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, non possano ravvisarsi quelle emergenze istituzionali di particolare gravita' richiamate nel citato parametro...

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