N. 142 SENTENZA 23 maggio 2012 - 6 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato il successivo 21 settembre, iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- La Giunta provinciale di Trento (previa deliberazione n. 1931 dell'8 settembre 2011, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 11 dell'8 novembre 2011) ha proposto in via principale, con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre - in riferimento agli art. 73, 75 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonche' al principio di leale collaborazione -, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64, serie generale, del 16 luglio 2011, nella parte in cui prevede che, 'A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato'.

1.1. - La Provincia ricorrente premette che: a) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 73 dello statuto del Trentino-Alto Adige (periodo introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2010, dal numero 1 della lettera c del comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010') qualifica le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale come tributi propri della Provincia autonoma; b) in precedenza aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, mediante l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), una propria tassa automobilistica provinciale, la cui disciplina (ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4), 'in attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale', e' assoggettata - per cio' che concerne 'il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalita' di applicazione del tributo' - alle 'disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale'. Secondo la ricorrente, 'per effetto del rinvio operato dall'art. 4' della suddetta legge provinciale alla normativa statale, l'addizionale erariale introdotta con la disposizione impugnata 'e' destinata a trovare applicazione anche nella provincia di Trento'. Da questo quadro normativo, sempre secondo la ricorrente, risulterebbe evidente l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato comma 21, perche' tale comma, nel prevedere che l'addizionale erariale 'e' da versare alle entrate del bilancio dello Stato', attribuisce allo Stato 'il gettito di un tributo provinciale' e, pertanto, si pone in contrasto con gli evocati parametri statutari. In particolare, difetterebbero, nella specie, le condizioni poste dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 per la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, e cioe': a) la destinazione per legge alla copertura 'di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province'; b) la delimitazione temporale e la distinta contabilizzazione del gettito nel bilancio statale e, quindi, la sua precisa quantificazione.

In via subordinata - nell'ipotesi che la disposizione oggetto di censura si interpreti nel senso che lo Stato ha con essa istituito 'una imposta nuova e propria' -, la Provincia di Trento lamenta la violazione dell'art. 75, lettera g) [rectius: art. 75, comma 1, alinea e lettera g)], dello statuto, che riserva alla Provincia medesima 'i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici'. Anche in tal caso, infatti, l'addizionale non potrebbe essere di spettanza statale, perche' la disposizione denunciata non rispetta le sopra indicate condizioni poste dal menzionato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 per la riserva allo Stato del gettito. In particolare, osserva la ricorrente: a) l'addizionale e la corrispondente riserva del gettito non sono limitati nel tempo, ma si applicano 'a partire dall'anno 2011'; b) il relativo gettito non e' quantificato ne' distintamente contabilizzato e, quanto alla destinazione, l'art. 40, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 prevede l'utilizzazione solo di una 'quota parte' delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23, che concerne, oltre all'addizionale sulla tassa automobilistica di cui e' questione, altre eterogenee misure fiscali.

La difesa della ricorrente, infine, ricorda 'solo per scrupolo di completezza' che il proprio concorso - quale Provincia autonoma - al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e' specificamente disciplinato, a decorrere dal 2010, dall'art. 79 dello statuto d'autonomia, il quale prevede al riguardo (in applicazione del principio di leale collaborazione), il ricorso a un procedimento concordato fra Provincia e Ministro dell'economia e delle finanze.

  1. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

    Il resistente premette, in via generale, che le disposizioni impugnate costituiscono 'forme finanziarie 'eccezionali', finalizzate a fronteggiare una situazione economica 'emergenziale'' ed alle quali sono chiamati a concorrere tutti i livelli di governo e, quindi, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, 'non potendo la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria alle stesse riconosciuta fungere da giustificazione per esentarle da tale partecipazione'. In questo quadro di straordinaria emergenza finanziaria, prosegue il resistente, lo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di sistema tributario (art.

    117, secondo comma, lettera e, Cost.) 'ben puo' disporre in merito alla disciplina di tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, a condizione che non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte'; circostanza, questa, che non ricorrerebbe nella specie.

    Posta tale premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che sussistono tutti i presupposti richiesti dallo statuto per la riserva allo Stato dell'intero gettito relativo all'addizionale in contestazione. In primo luogo, l'addizionale espressamente definita 'erariale' - 'possiede il carattere della novita', in quanto derivante da un atto impositivo nuovo in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata'. In secondo luogo il tributo in questione e' stato introdotto per la copertura di oneri che sono precisamente indicati nell'art. 40, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011 e che sono destinati a coprire 'specifici importi di spesa ivi quantificati'. Inoltre, le spese al cui finanziamento e' destinata l'addizionale presentano il carattere di 'nuove specifiche spese di carattere non continuativo', in quanto 'dirette a sostenere [...] settori sociali fondamentali per l'intera collettivita' (quali la sanita' o la giustizia)'. Quanto alla specificita' della destinazione del gettito e alla sua delimitazione temporale, la difesa dello Stato rileva che 'tutte le entrate derivanti dalla manovra di finanza pubblica hanno come specifico e prioritario obiettivo quello di garantire il risanamento della finanza pubblica mediante il conseguimento del pareggio di bilancio' e che, proprio in ragione di questa finalita', la destinazione allo Stato del gettito deve considerarsi delimitata al 'periodo necessario per il conseguimento degli imprescindibili obiettivi concordati in sede europea che, in linea di principio, consistono nell'impegno a raggiungere il predetto pareggio di bilancio entro il 2013'. La...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT