N. 129 SENTENZA 9 - 17 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale - e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n.

15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 settembre 2011, depositato in cancelleria il 29 settembre 2011, ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato per la notifica il 26 settembre 2011, ricevuto dall'ente destinatario il 29 settembre 2011 e depositato in pari data, ha promosso - in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita' a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonche' al principio di leale collaborazione tra Universita' e Regione - questioni di legittimita' costituzionale concernenti 'l'art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalita' di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, e l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell'attivita' del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011', recante 'Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n.

15'.

  1. - Il ricorrente deduce che l'art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n.3 del 1998 disciplina le modalita' di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che la nomina stessa avvenga nell'ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta regionale (art.

    12-bis, comma 1).

    L'art. 12-bis, comma 2, definisce poi i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facolta' di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire.

    Tali disposizioni regionali, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facolta' di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell'art. 12, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio stabilito dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.

    n. 517 del 1999, alla stregua del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla Regione, 'acquisita l'intesa con il rettore dell'universita''.

    Le citate disposizioni, dunque, 'oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell'art. 117 Cost., ledono...

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