N. 170 SENTENZA 11 - 19 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17-21 settembre ed il 12-18 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 21 settembre ed il 21 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 94 e 114 del registro ricorsi 2010;

Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 21 settembre 2009 e iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo).

Il ricorrente premette che la norma impugnata prevede, 'al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere', la possibilita', per i dirigenti regionali, di prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data della sua entrata in vigore (non solamente quelli correlati all'attivita' aeroportuale, oggetto della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010).

Ad avviso della difesa dello Stato, tale generica disposizione, che non indica alcun termine, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., consente la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 lede altresi' l'art.

117, terzo comma, Cost., perche' si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al quale sono tenute ad adeguarsi le Regioni e le Province autonome, secondo cui il...

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