N. 207 SENTENZA 18 - 24 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 25 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2010 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 27 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, cosi' come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla potesta' legislativa primaria di essa Provincia autonoma, nonche' che venga conseguentemente annullato il suddetto articolato, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l'affermato contrasto con numerosi parametri statutari e costituzionali.

L'art. 6, comma 2, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), 'nonche' integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)', e con l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonche' con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); b) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali, leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.

1.1.- La Provincia autonoma di Trento, preliminarmente, esamina la disposizione oggetto del conflitto, richiamandone il contenuto.

La norma oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento debba adottare 'entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformita' ai criteri del decreto stesso'.

1.2.- La Provincia ricorrente premette di essere titolare di potesta' legislativa primaria in materia di 'tutela del paesaggio', ai sensi dell'art. 8, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonche' nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del medesimo articolo statutario (quali: ordinamento degli uffici provinciali; urbanistica e piani regolatori; toponomastica; patrimonio storico, artistico e popolare;

usi e costumi locali; usi civici; ordinamento delle minime proprieta' colturali; porti lacuali; miniere, cave e torbiere; apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilita';

acquedotti; lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; impianti di funivia; agricoltura e foreste; espropriazione per pubblica utilita'; opere idrauliche).

Tali competenze, sottolinea la ricorrente, sarebbero state riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che 'nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione'. In ossequio a tale disposizione, recentemente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 2009, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.

131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui esso contraddicendo quanto affermato nel sopra ricordato art. 8 includeva le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Inoltre, l'art. 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972 assegna, nelle stesse materie, alla Provincia autonoma le funzioni amministrative.

Le previsioni statutarie, poi, prosegue la ricorrente, sono state attuate da una speciale normativa, tra cui, in particolare il d.P.R.

n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 115 del 1973, nonche' il d.P.R. n. 690 del 1973. Per completezza, la ricorrente ricorda che tali competenze sono state esercitate dalla Provincia autonoma con proprie leggi, tra le quali, in particolare, segnala la legge provinciale 4 marzo 2008, n. l (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che, al Titolo III, disciplina la tutela del paesaggio e, specificamente, all'art. 68, individua gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, prosegue la Provincia autonoma, la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ha anche previsto specifiche disposizioni relativamente alla carta del paesaggio e alla carta delle tutele paesistiche, in tal modo prevedendo un'efficace e completa disciplina in materia di tutela del paesaggio.

1.3.- La Provincia autonoma ritiene, conclusivamente, che, con il comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 139 del 2010, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto - sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto - la potesta' legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potesta' potrebbe essere condizionata, nei casi previsti, soltanto con atti di normazione primaria dello Stato, violando cosi' le prerogative costituzionali della Provincia previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale.

Al riguardo, la Provincia autonoma di Trento segnala che il disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, prevede - come ribadito in piu' sentenze della Corte - che, nelle materie di competenza provinciale, la stessa legislazione statale non opera direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata 'ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale', recati 'dai nuovi atti legislativi dello Stato'.

1.4.- Non varrebbe a salvare la norma impugnata dalla lamentata illegittimita', il rilievo che essa viene a qualificare le disposizioni del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, come norme 'di grande riforma economico sociale', 'inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni', di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tale generica qualificazione, difatti, di un intero corpo normativo sarebbe - a detta della Provincia - illegittima, oltre che per l'evidente incongruita' ed arbitrarieta', anche perche' non...

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