N. 184 SENTENZA 4 - 12 luglio 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011 n. 106, promosso dalla Regione autonoma Siciliana con ricorso notificato il 9 settembre 2011, depositato in cancelleria il 15 settembre 2011 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, per violazione, il primo, degli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonche' del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale.

  1. - Il comma 8, dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in cui sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno - indicate al comma 1 - nonche' le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del credito d'imposta. La disposizione richiede che, nello stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione, sia tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e nel rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari.

    Il comma 9 individua le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale previsto al comma 8. Per l'utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione europea.

    2.1. - Per quanto riguarda invece i commi impugnati dell'art. 5 del decreto-legge n. 70 del 2011: il comma 9 prevede che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, specifiche leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonche' per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti 'funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare', tenendo conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; le modifiche di destinazione d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

    Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

    Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede...

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