n. 182 SENTENZA 11 - 23 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 4, 15, comma 2, e 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania nel procedimento vertente tra A.A. ed altri e l'UTG - Prefettura di Napoli ed altri, con ordinanza del 10 luglio 2013, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il TAR ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. 2.- In punto di rilevanza, il TAR riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto da tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giugliano in Campania, al fine di ottenere l'annullamento del d.P.R. 24 aprile 2013 con il quale - ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - e' stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi dello stesso Comune di Giugliano ed e' stata nominata la Commissione straordinaria incaricata della gestione. Il TAR riferisce che i ricorrenti hanno altresi' proposto istanza in sede cautelare e tuttavia gli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - che impongono il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale - impedirebbero la decisione dell'impugnativa e dell'istanza cautelare, nonche' la delibazione sulla richiesta istruttoria formulata dalle difese dei ricorrenti, atteso che l'art. 135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del 2010, attribuisce le controversie alla competenza inderogabile del TAR del Lazio. 2.1.- Ad avviso del Collegio, l'art. 135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del 2010 si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., poiche' l'introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale non sarebbe prevista tra i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44 della legge delega del 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile). D'altra parte, l'ampliamento della competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, non potrebbe essere considerato come misura funzionale ad «[...] assicurare la snellezza, concentrazione, ed effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo [...]», secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a) della legge n. 69 del 2009, ne' potrebbe essere inquadrato in alcuno degli altri principi e criteri direttivi enunciati dallo stesso art. 44, commi 1 e 2. 2.2.- Il TAR osserva inoltre che la deroga introdotta dall'art. 135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del 2010 agli ordinari criteri di riparto della competenza - fondati sull'efficacia territoriale dell'atto e sulla sede dell'autorita' emanante - non sarebbe sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo;

pur dovendosi riconoscere al legislatore ampia discrezionalita' nella disciplina degli istituti processuali, va comunque rispettato il principio di uguaglianza e, segnatamente, il canone di ragionevolezza. Ne', ad avviso del TAR, la disciplina in esame potrebbe ritenersi giustificata da un'esigenza di uniformita' d'indirizzo giurisprudenziale in materia, in quanto - nel sistema della giustizia amministrativa - la funzione nomofilattica appartiene al giudice di appello. 2.3.- D'altra parte, ad avviso del giudice a quo, non sarebbe neppure ipotizzabile una diversa qualita' del TAR del Lazio, tale da configurare una sorta di supremazia rispetto agli altri TAR periferici;

l'evidente asimmetria di...

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