n. 177 SENTENZA 11 - 18 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova nel giudizio vertente tra la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Mantova, con ordinanza del 22 maggio 2012, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonche' l'atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Guglielmo Fransoni per la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Fabio Cintioli per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria provinciale di Mantova, con ordinanza del 22 maggio 2012, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Detta disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota del 5,75 per cento». 2.- Premette la rimettente di essere stata adita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in qualita' di societa' incorporante la Banca Agricola Mantovana s.p.a., la quale con ricorso depositato il 28 settembre 2010, aveva impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Mantova, il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla istanza di rimborso avente ad oggetto la maggiore ritenuta dell'IRAP versata per l'anno 2002 dalla Banca incorporata. Quest'ultima aveva corrisposto, infatti, l'importo complessivo di euro 12.413.909,00, adottando l'aliquota pari al 5,75 per cento dell'imponibile, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge reg. n. 27 del 2001, pur ritenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata a norma dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), facendo applicazione dell'aliquota del 4,75 per cento, con una conseguente differenza, in suo favore, di euro 1.688.766,00. Cio', in quanto l'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, allora vigente nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), per gli istituti di credito e gli altri enti e societa' finanziarie, di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedeva: «per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento;

per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento». Nella vigenza di detto regime giuridico temporaneo, la Regione non poteva modificare le aliquote, cosi' fissate, in via transitoria, atteso che tale facolta' le era stata attribuita dall'art. 16, comma 3, del suddetto d.lgs. n. 446 del 1997 solo in relazione all'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 4,25 per cento. 3.- Ad avviso della...

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