n. 175 SENTENZA 11 - 13 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012), e dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale e' stato introdotto il comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento (due ricorsi), con ricorsi notificati l'11-16 e il 13 gennaio e il 27 aprile 2012, depositati in cancelleria il 16 e il 18 gennaio ed il 4 maggio 2012 ed iscritti rispettivamente ai nn. 8, 12 e 74 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Luigi Manzi e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 8 ed al n. 12 del reg. ric. del 2012), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento hanno proposto questione di legittimita' costituzionale di varie disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012) e, tra queste, di quelle di cui all'art. 8, commi 3 e 4. Il censurato comma 3 stabilisce che «Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico», rinviando ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle modalita' di attuazione del principio di riduzione del debito da parte dei predetti enti e, segnatamente, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito e la percentuale annua di riduzione del debito, ritenendosi equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'art. 6 (che reca la disciplina sulla dismissione degli immobili pubblici). Il successivo comma 4, anch'esso impugnato, prevede che, nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal citato comma 3, si applichino i meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che pongono limiti di spesa e di assunzione di personale a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. Le questioni sono proposte nell'eventualita' che le disposizioni oggetto di impugnazione si ritengano applicabili alle ricorrenti, sebbene esse, in quanto enti territoriali ad autonomia speciale, come tali non risultino menzionate dalle disposizioni medesime. 1.1.- Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 e' stato denunciato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per contrasto con gli artt. 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con l'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. In primo luogo, la norma censurata inciderebbe su un ambito materiale riguardante la finanza regionale e locale, con l'ulteriore precisazione che, a mente dell'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), l'ordinamento finanziario valdostano potrebbe essere modificato «solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», come ribadito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 133 del 2010, e non unilateralmente come, secondo la ricorrente, illegittimamente disposto dalla norma impugnata. Inoltre, lo stesso comma 3 contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, traducendosi «nella lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia finanziaria». Cio' in quanto la disciplina statale rinvia ad un decreto ministeriale la regolamentazione, dettagliata, della percentuale annua di riduzione del debito pubblico, nonche' delle modalita' con le quali tale obiettivo deve essere raggiunto, cosi' da esorbitare dal compito di formulare i soli principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ne' potrebbe ritenersi rispettato il principio di leale collaborazione per il solo fatto che la norma prevede che sia «sentita la Conferenza unificata», cio' configurandosi come un mero parere e, dunque, in violazione del principio per cui il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto da un accordo. Ed ancora, l'aver rimesso l'attuazione del principio di riduzione dell'indebitamento ad un decreto ministeriale «di natura non regolamentare», lederebbe pure l'art. 118 Cost., dovendo l'attrazione in sussidiarieta' delle funzioni regionali da parte dello Stato rispettare i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ed essere oggetto di «accordo stipulato con la Regione interessata». Quanto all'impugnazione del comma 4 del medesimo art. 8, premesso che esso richiama l'applicazione nei confronti degli enti territoriali inadempienti delle sanzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione rammenta di aver gia' proposto questione di legittimita' costituzionale, in via principale, di detto art. 7 (reg. ric. n. 157 del 2011), sicche', «stante il perdurante interesse regionale in ordine alla suddetta impugnativa, con il presente ricorso la Regione impugna l'art. 8, comma 4, della 1. n. 183 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili gia' fatti valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011». 1.2.- Con la sua impugnazione, la Provincia autonoma di Trento sostiene che, mentre il primo periodo del comma 3 impugnato conterrebbe un principio fondamentale riconducibile alla logica dell'equilibrio della finanza pubblica, non altrettanto sarebbe da ritenersi per il secondo periodo dello stesso comma, che qualifica come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, le quali, invece, tali non sarebbero, giacche' «fissano limiti precisi e rigidi alla possibilita' di indebitamento degli enti locali e delle regioni, limiti che non sono suscettibili di autonomo ulteriore svolgimento da parte delle regioni», peraltro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT