n. 165 SENTENZA 11 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 27-29 novembre 2012 e il 6-10 giugno 2013, depositati in cancelleria il 6 dicembre 2012 e l'11 giugno 2013 ed iscritti rispettivamente al n. 185 del registro ricorsi 2012 e al n. 68 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 27-29 novembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre (reg. ric. n. 185 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. 1.1.- In particolare, gli artt. 11, 12 e 19 della legge reg. n. 52 del 2012 - che sostituiscono rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) - stabiliscono che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo «sportello unico per le unita' produttive» (d'ora innanzi SUAP) competente per territorio. Ad avviso del ricorrente le disposizioni regionali di cui sopra contrasterebbero con l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno abolito i regimi autorizzatori e sancito il principio della liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali, facendo salve solo specifiche esigenze attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le citate norme statali costituirebbero espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», al pari della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui sono contrarie al principio di liberta' di iniziativa economica, sancito dall'art. 41 Cost., e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati e non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le citate autorizzazioni del SUAP, previste dalle disposizioni regionali impugnate, renderebbero piu' difficoltosi l'avvio e le modificazioni all'esercizio di attivita' commerciali, imponendo ostacoli non proporzionati alla libera iniziativa economica e alla concorrenza, con conseguente violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. Il ricorrente ha rimarcato, inoltre, che il principio di liberalizzazione ha un ambito applicativo esteso alla totalita' dei cittadini, cosi' da costituire, in conformita' alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 164 del 2012), livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tal che le disposizioni regionali impugnate dovrebbero considerarsi lesive anche dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 1.2.- In relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 dell'impugnata legge reg. n. 52 del 2012, l'Avvocatura generale dello Stato ha osservato che tali disposizioni - introducendo rispettivamente gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies nella legge reg. n. 28 del 2005 - hanno stabilito una procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture particolarmente complessa e onerosa, sia per la copiosita' dei documenti richiesti sia per la pluralita' delle fasi procedimentali con il coinvolgimento di vari enti locali. Una simile disciplina avrebbe, quindi, l'effetto di ritardare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, con conseguente lesione delle gia' citate disposizioni legislative statali (art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e art. 1 del d.l. n. 1 del 2012), espressione della potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Inoltre sussisterebbe contrasto con l'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che prevede un unico procedimento per presentare istanze di inizio d'attivita' al SUAP. Le norme regionali in esame, infine, si dovrebbero considerare lesive anche dell'art. 41 Cost. 1.3.- In relazione agli artt. 17 e 18 della legge reg. n. 52 del 2012 - che inseriscono rispettivamente gli artt. 18-septies e 18-octies nella legge reg. n. 28 del 2005 - il ricorrente osserva che esse introducono molteplici requisiti obbligatori per l'autorizzazione all'esercizio di grandi strutture di vendita. Tali requisiti, pur apparentemente motivati con ragioni di tutela dell'ambiente, della salute e dei lavoratori, sono tuttavia di qualita' e quantita' tali da risultare ingiustificatamente restrittivi della concorrenza e da limitare l'accesso al mercato, aggravando eccessivamente il costo degli investimenti necessari e favorendo, cosi', il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. Cio' determinerebbe, pertanto, una violazione dei citati artt. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e 1 del d.l. n. 1 del 2012, esplicazione della potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., oltre ad essere fortemente limitative della libera iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Riguardo, piu' specificamente, all'art. 18-septies della legge reg. n. 28 del 2005, introdotto dall'art. 17 della legge reg. n. 52 del 2012, tale disposizione imporrebbe altresi' l'obbligo per il privato di apprestare un servizio di trasporto privato, a tariffe di servizio pubblico, cosi' da potersi tradurre in un affidamento diretto del servizio di trasporto al di fuori delle modalita' in cui e' consentito dalla legislazione statale vigente. 1.4.- Per quanto concerne l'art. 20 della legge reg. n. 52 del 2012 - che introduce l'art. 19-quinquies nella legge reg. n. 28 del 2005 - esso prevede una nuova tipologia di struttura di vendita in forma aggregata, introducendo di fatto, a posteriori rispetto all'istanza di autorizzazione, limitazioni alle distanze minime tra esercizi commerciali, da considerarsi vietate ai sensi dell'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che, nel recepire le prescrizioni della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati e non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, vietando in particolare l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attivita' economica. La disciplina regionale in esame violerebbe, quindi, ancora una volta l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 1.5. - L'art. 39 dell'impugnata legge regionale - che sostituisce l'art. 54 della legge reg. n. 28 del 2005 - prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacita' complessive dei serbatoi dell'acqua piovana, che il ricorrente considera sproporzionati rispetto alla finalita' perseguita, con lesione della potesta' legislativa esclusiva nella materia della «tutela della concorrenza». 1.6.- Riguardo all'art. 41 della legge reg. n. 52 del 2012- che sostituisce l'art. 56 della legge reg. n. 28 del 2005 - l'Avvocatura generale osserva che la limitazione, contenuta nella citata disposizione, all'esercizio della vendita al dettaglio, presso...

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