N. 199 SENTENZA 22 giugno 2011 - 6 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA.

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera b), del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, comma 104, lettera b), della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), promosso dal Tribunale di Bari, nel procedimento vertente tra la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e Messeni Nemagna Maria ed altre, con ordinanza del 19 marzo 2010 iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, di Messeni Nemagna Maria ed altre, del Comune di Bari nonche' gli atti di intervento di Messeni Nemagna Vittoria, di Costantino Michele, di Paccione Luigi ed altro, fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati Roberto Savino per la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Pierluigi Balducci e Renato Verna per il Comune di Bari, Ascanio Amenduni per Messeni Nemagna Maria ed altre, Franco Gagliardi La Gala per Messeni Nemagna Vittoria, Michele Costantino per se' medesimo e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 19 marzo 2010 (r.o. n. 267 del 2010), il Tribunale di Bari ha sollevato - in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) nonche' dell'art. 2, comma 104, lettera b), della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

Le norme denunciate dispongono, con un identico testo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n.

310 (Costituzione della 'Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari', con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali).

Dopo aver esposto in premessa - 'letti gli atti del procedimento civile n. 9390/08' - alcune osservazioni sulla non fondatezza di 'eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dagli opponenti', il Giudice rimettente individua nei seguenti termini quelli che definisce 'i punti salienti della controversia': a) 'in base al Protocollo d'intesa, stipulato il 21 novembre 2002, dai proprietari del teatro [Petruzzelli di Bari] e dagli enti territoriali', una costituenda Fondazione avrebbe dovuto corrispondere ai proprietari, nell'ipotesi di ritardo nella ricostruzione, 'a partire dal quinto anno', una determinata indennita', 'che forma oggetto della domanda di pagamento azionata in sede monitoria'; b) la Fondazione, 'prevista dal Protocollo come risultato di una scelta di autonomia privata, e' stata costituita con legge 11 novembre 2003, n. 310, come Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari'; c) la legge istitutiva - che 'ha recepito la scelta di autonomia privata degli enti territoriali e dei proprietari attraverso una disciplina di diritto pubblico' - ha stabilito espressamente (all'art. 1, comma 6) che la Fondazione medesima acquisisse 'il diritto di uso esclusivo del Teatro Petruzzelli, in conformita'' al predetto Protocollo d'intesa; d) attraverso questo 'meccanismo legale', il Protocollo, 'gia' di per se' valido ed efficace, ha continuato a spiegare i suoi effetti anche in virtu' del richiamo operato' dalla legge istitutiva;

e) la Fondazione 'e' destinata, come previsto dal Protocollo, ad assumere la gestione del teatro per 40 anni', con assunzione dei corrispettivi obblighi previsti, anche in quanto 'divenuta destinataria dei fondi stanziati' per la ricostruzione del teatro; f) la Fondazione medesima, 'istituita per legge anche al fine di dare attuazione al Protocollo', 'una volta divenuta operativa', e' incontestabilmente 'divenuta titolare anche dell'obbligo di pagamento del canone di concessione'; g) l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito, ha determinato 'l'effetto di rimuovere il presupposto stesso del Protocollo d'intesa, vale a dire la proprieta' privata del teatro', con l'ulteriore effetto di 'caducare l'intero Protocollo' e di rendere 'impossibile l'attuazione del rapporto contrattuale', nei suoi diversi contenuti; h) l'art. 18, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 262 del 2006 ha, correlativamente, abrogato la norma ('stabilente il collegamento tra Fondazione e Protocollo') relativa all'uso esclusivo del teatro, 'proprio per l'impossibilita', a causa dell'espropriazione del bene, di continuare a ritenere operante il negozio di concessione in uso del teatro'; i) la declaratoria di illegittimita' costituzionale, di cui alla sent. n. 128 del 2008, delle disposizioni sull'esproprio ha, invece, fatto si' che 'lo stesso Protocollo' abbia 'ripreso efficacia quale atto regolatore degli interessi delle parti in ordine alla ricostruzione e all'uso del teatro'; l) su istanza dei proprietari, il Tribunale ha emesso 'a carico della Fondazione il decreto ingiuntivo, qui opposto, per il pagamento della indennita' concordata nel Protocollo'; m) nella pronuncia caducatoria delle disposizioni sull'esproprio, la Corte 'non ha preso in esame la disposizione collegata del comma 1 dell'art. 18 d.l. cit.', abrogativa della norma che aveva attribuito alla Fondazione i diritti di uso esclusivo del teatro; cosicche', 'una volta ristabilita la situazione antecedente alla espropriazione del teatro', 'e' incontestabile' che detta disposizione abrogativa 'non abbia piu' ragione di operare'.

Da questo contesto deriverebbe la rilevanza della questione, in relazione a una disposizione, come quella denunciata, per l'appunto 'risultata priva di ogni giustificazione a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' delle norme sull'esproprio'. La rilevanza risulterebbe, del resto, 'confermata' dalla circostanza secondo cui 'la stessa Fondazione opponente ha negato la propria legittimazione, assumendo di non essere la Fondazione prevista dal Protocollo e di non essere (piu') vincolata al rispetto del Protocollo'.

A giudizio del rimettente, infatti, l'abrogazione della norma sull'uso esclusivo del teatro 'non consente piu' di identificare nella Fondazione realmente istituita (per legge) il soggetto dei diritti e degli obblighi nascenti dal Protocollo', anche considerato che a quest'ultimo le parti non hanno dato seguito proprio 'in quanto e' intervenuta la legge n. 310/2003', alla quale esse, 'in via sussidiaria ma obbligata, hanno fatto riferimento, esercitando in concreto le facolta' previste dal Protocollo'.

'Venuta meno la norma' che destinava la Fondazione alla gestione del teatro 'in conformita' al Protocollo', sarebbe 'caduto il presupposto per la ulteriore operativita' del complessivo regolamento negoziale avente origine dal Protocollo stesso', anche perche' 'le parti, nel darvi attuazione, si sono conformate alla disciplina legislativa', esercitando 'le facolta' previste dal Protocollo in conformita' degli schemi di detta disciplina': la quale, secondo il rimettente, 'non avrebbe dovuto essere rimossa per le stesse ragioni per le quali non avrebbe dovuto essere disposto l'esproprio del teatro'.

Ne' sembrerebbe consentito ritenere che, 'malgrado la abrogazione della norma di collegamento al Protocollo, la richiamata disciplina sia divenuta e sia rimasta, comunque, una realta' negoziale': con la legge n. 310 del 2003, infatti, istitutiva della Fondazione, si sarebbe 'operato, in concreto, per la parte attinente alla gestione del teatro, con un meccanismo che richiama in qualche modo la figura del contratto imposto', introducendo, in sostanza, 'una disciplina di diritto pubblico, sostitutiva o integrativa della disciplina negoziale' (sostitutiva quanto alla volonta', gia' manifestata nel Protocollo, di istituire...

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