N. 194 SENTENZA 20 - 24 giugno 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on.

Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Udito l'avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza interlocutoria-ricorso depositato il 3 agosto 2010, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l'Assemblea, approvando, il 10 febbraio 2005, il documento IV-quater, n. 48, ha dichiarato l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.

Premette in fatto la Corte ricorrente di essere stata investita dall'impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio all'epoca dei fatti, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005 con la quale, in riforma della statuizione di primo grado, era stata respinta la domanda risarcitoria del danno arrecato dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di alcune dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente R.T.I., convenuta nel giudizio, nella serie Sgarbi quotidiani.

Nelle sedi di merito, il dott. Colombo si sarebbe doluto di essere stato rappresentato, in quelle dichiarazioni, insieme alla collega Boccassini, come 'magistrati mediocri che, mossi da ostilita' verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro piu' meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all'organo di autogoverno della magistratura dichiarazioni tali da bloccargli la strada'. Nel giudizio di legittimita' il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della predetta pronuncia della Corte territoriale, la quale avrebbe errato sia nel ritenere rilevante la deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi 'attinente alla diversa causa promossa dalla dott.ssa Boccassini';

sia nel non rilevare l'illegittimita' di detta deliberazione, 'per assoluto difetto di motivazione sul nesso funzionale [...] tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici'; sia, infine, 'nel non sollevare, in ragione di cio', conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati'.

Disattendendo l'enunciato primo motivo di ricorso, la Corte ricorrente ha reputato 'non contestabile' l'applicabilita', invece, anche al giudizio introdotto dal dott. Colombo della menzionata delibera di insindacabilita', in ragione della sua 'innegabile riferibilita' al fatto oggetto' della causa (per giudizi 'contestualmente ed identicamente rivolti dall'on. Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo') nonche' in ragione del fatto che la Camera 'si e' limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo'; la stessa Corte ha, tuttavia, considerato tale deliberazione come 'effettivamente [...] affetta dai vizi denunciati', rilevandone il 'carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario' e, percio', l'idoneita' a generare il conflitto di cui si discute.

A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in linea generale, la 'tralaticia' giurisprudenza costituzionale e di legittimita' secondo cui, 'escluso, in premessa, che l'immunita' ex art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare', e' stato affermato che il presupposto per la sua operativita' debba essere, invece, 'individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare' e, in particolare, che 'il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attivita' parlamentare deve consistere non gia' in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attivita' stessa, ma piu' precisamente nella identificabilita' della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attivita'': risultando, con cio', necessario che 'nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto...

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