N. 25 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

168, giudizio iscritto al n. 150 registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 2010 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi gli avvocati Ugo Mattei per il Comitato referendario Siacquapubblica, Pietro Adami per l'Associazione nazionale giuristi democratici, Federico Sorrentino per l'ANFIDA, Associazione nazionale fra gli industriali degli acquedotti, Tommaso Edoardo Frosini e Giovanni Pitruzzella per il Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell'acqua - AcquaLiberAtutti - , Tommaso Frosini per Fare Ambiente Movimento ecologista europeo onlus, Massimo Luciani per i presentatori D'Antonio Luciano, Lutrario Severo e Maggi Andrea e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, pervenuta a questa Corte il successivo 9 dicembre, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge, tra le altre, la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010), promossa da tredici cittadini italiani, sul seguente quesito: 'Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale', come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008'.

Con riferimento a tale richiesta l'Ufficio ha rilevato che l'art.

150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e' stato parzialmente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Pertanto, sentito il Comitato promotore, il quale ha chiesto che si proceda alla modifica del quesito con l'aggiunta 'per come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 168', ha ammesso il quesito stesso nella seguente formulazione: 'Volete voi che sia abrogato l'art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale', come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nel testo risultante dall'art. 12 del d. P. R. 7 settembre 2010, n. 168'.

Il referendum, cui e' stato assegnato il numero 2, e' stato denominato: 'Servizio idrico integrato. Forma di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione'.

  1. - Ricevuta la menzionata ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del 12 gennaio 2011 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilita' del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

  2. - In data 23 dicembre 2010 tre presentatori della suddetta richiesta di referendum hanno depositato memoria di costituzione e deduzioni, esponendo una serie di argomenti a sostegno dell'ammissibilita' della richiesta medesima.

    In particolare, dopo avere rimarcato che la normativa oggetto del quesito non rientra, neppure in via indiretta, nell'ambito delle leggi per le quali il referendum popolare non e' ammesso, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, essi osservano che la normativa de qua non ha rango costituzionale e non si traduce in norme a contenuto costituzionalmente vincolato, oppure in norme obbligatorie. Al riguardo, e' richiamata la sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, la quale ha posto in luce che, in materia di servizi pubblici locali, il legislatore dispone di ampia discrezionalita'.

    Quanto ai requisiti di omogeneita' e chiarezza del quesito referendario, i promotori rilevano che esso e' ammissibile sia per la sussistenza di una sua 'matrice razionalmente unitaria' (e' richiamata la sentenza n. 16 del 1978), sia per la 'chiarezza del suo fine intrinseco' (sentenza n. 29 del 1987).

    Tanto dovrebbe desumersi dalla normativa di risulta, che sarebbe applicabile a seguito dell'auspicato esito positivo della consultazione popolare.

    A tal fine, richiamato il dettato dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, i presentatori deducono che, dopo il deposito della richiesta di referendum, e' sopravvenuto il d.P.R. n. 168 del 2010 che, all'art. 12, comma 1, lettera b), stabilisce l'abrogazione dell''art. 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

    152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione'.

    Ad avviso dei promotori, l'auspicata abrogazione dell'art. 150 si risolverebbe nella necessaria applicabilita', alla gestione del servizio idrico integrato, dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), quale normativa di risulta.

    Infatti, andrebbe considerato che il citato art. 150 rinvia ampiamente all'art. 113 del detto testo unico (TUEL). Anzi, il contenuto precettivo dell'art. 150 sarebbe limitato e la sua funzione prevalente (ancorche' non esclusiva) sarebbe quella di fonte 'rinviante' all'art. 113 TUEL (fonte 'rinviata').

    Stando cosi' le cose, 'l'abrogazione dell'art. 150 non potrebbe certo determinare l'applicabilita' dell'art. 113 TUEL. Proprio il fatto che si abroghi la norma rinviante, infatti, ha per logico e consequenziale effetto che, almeno limitatamente alla fattispecie coperta dalla norma rinviante, risulti inapplicabile la norma rinviata. Se il contenuto normativo dell'art. 150 e' (anche) il rinvio all'art. 113 TUEL, e' chiaro, l'abrogazione della prima delle due norme non puo' che avere per effetto l'inapplicabilita' in parte qua della seconda'.

    In questo quadro, secondo i presentatori, sembrerebbero applicabili il d.P.R. n. 168 del 2010 o l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

    Ma, in realta', non sarebbe cosi'.

    Invero, l'art. 150 rinvia, per la determinazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, all'art. 113, comma 7, del TUEL. Ma l'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 168 del 2010 stabilisce che 'Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento'. Questa sarebbe, oggi, la norma rinviata. Per conseguenza, varrebbe il medesimo ragionamento gia' svolto in riferimento all'art. 113 TUEL: l'abrogazione della norma rinviante comporterebbe l'inapplicabilita' in parte qua (e cioe' in riferimento alla specifica fattispecie che ne costituisce oggetto) della norma rinviata.

    Del pari non applicabile, poi, sarebbe l'art. 23-bis del d.l. n.

    112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Infatti, il d.P.R. n. 168 del 2010 sarebbe attuativo dell'autorizzazione a delegificare contenuta nel comma 10 di quella norma. Autorizzando il Governo a delegificare, il citato art. 23-bis si sarebbe 'sostanzialmente svuotato', in particolare per quanto concerne il servizio idrico. Invero, nel comma 10 di detta norma, alla lettera d), si stabiliva che il regolamento delegificante (quello che sarebbe poi stato il d.P.R. n. 168 del 2010) doveva 'armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua'.

    L'inapplicabilita' del d.P.R. n. 168 del 2010, dunque, non potrebbe determinare la reviviscenza della disciplina dell'art.

    23-bis, ormai sostituita (proprio ai sensi della previsione legislativa ora riportata), da quella regolamentare appunto nello specifico settore del servizio idrico, del quale l'art. 23-bis non farebbe menzione se non per autorizzare il Governo alla delegificazione.

    In questa condizione di sostanziale vuoto normativo, che sarebbe generata dall'auspicata abrogazione referendaria, resterebbe applicabile, per analogia, soltanto una previsione in materia di servizi locali, cioe' l'art. 114 TUEL. Richiamati alcuni profili di tale norma, i promotori rilevano che, in mancanza di disposizioni relative ai servizi pubblici di rilevanza economica, solo la disciplina concernente la gestione dei...

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