n. 10 SENTENZA 16 - 23 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento vertente tra Valdichiana Tour s.r.l. e il Comune di Sinalunga, con ordinanza dell'8 maggio 2012, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2012, pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2012 (reg. ord. n. 174 del 2012), la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 2.- Nell'ordinanza si riferisce che nel giudizio a quo, con ricorso ex art. 702 bis, cod. proc. civ., Valdichiana Tour s.r.l. si e' opposta all'indennita' proposta dal Comune di Sinalunga per l'espropriazione di un terreno, e previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a stimarne il valore di mercato, ha chiesto la determinazione giudiziale dell'indennita' dovuta. Il giudice remittente sostiene che il sistema previsto dalle norme impugnate ha istituito una presunzione iuris et de iure di semplicita' delle controversie in materia di opposizione alla stima dell'indennita' di espropriazione, imponendo inderogabilmente al giudice di trattarle secondo il rito sommario. In particolare, l'art. 29 impugnato stabilisce che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennita' di espropriazione, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e 702 ter, cod. proc. civ.;

e l'art. 3 censurato, ha introdotto una deroga alla facolta' di conversione del rito, da sommario a ordinario di cognizione, rimessa alla discrezionalita' del giudice dall'art. 702 ter, comma 2, cod. proc. civ., escludendo tassativamente la possibilita' di conversione per le cause previste dal capo III del decreto legislativo n. 150 del 2011, tra le quali e' compresa, all'art. 29, l'opposizione alla stima dell'indennita' di espropriazione. 2.1.- Secondo lo stesso giudice questa scelta del legislatore risulta irrazionale, in quanto determina ingiustificate disparita' di trattamento, e rischia di comprimere il diritto di difesa, di pregiudicare il buon andamento del processo e di menomare il corretto esercizio del contraddittorio, in violazione del diritto di difesa e dei principi costituzionali di uguaglianza, di buona amministrazione della giustizia e del giusto processo. Nell'ordinanza si osserva che «le controversie in materia di espropriazione coinvolgono una serie di problemi che le rendono in assoluto tra le piu' difficili e complesse», dal momento che esse riguardano diritti reali immobiliari, e la loro trattazione comporta spesso la soluzione di articolate questioni di diritto amministrativo connesse al regime urbanistico dei suoli. A conferma di cio', si rileva che per identificare correttamente la natura del bene e determinare il valore dell'indennizzo, e' pressoche' generalizzato il ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, particolarmente impegnativo dal punto di vista degli adempimenti processuali, in quanto richiede l'instaurazione al proprio interno di un'ordinata dialettica con i consulenti di parte. La rilevanza della materia in questione, anche sotto il profilo economico, trova conferma nell'attribuzione delle relative controversie alla competenza esclusiva della Corte d'appello, ovvero a un giudice teoricamente piu' qualificato, che opera normalmente in composizione collegiale, salva la possibilita' di delegare un membro del collegio al compimento di atti d'istruzione. Anche nel caso oggetto del giudizio a quo, pur ammettendo che esso presenta valori modesti, riguardando un terreno di soli mq. 490, il cui valore e' stimato da parte attrice in €

68.600,00, il giudice rileva le complessita' di valutazione sopra descritte, in quanto e' contestata la natura dei vincoli urbanistici che gravano sul bene, e in via istruttoria si chiede, senza incontrare opposizione dalla difesa convenuta, che venga ammessa una consulenza tecnica che accerti l'estensione del terreno, la sua destinazione urbanistica e la stima del valore di mercato del bene. Ad avviso del giudice remittente, la stessa natura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT