n. 3 SENTENZA 14 - 18 gennaio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, 13, commi 30, 32 e 52, 15, commi 4 e 10, 16, comma 1, 18, commi 3, 7, 8, 11 e 24, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5-8 marzo 2012, depositato in cancelleria il 12 marzo 2012, ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 5 marzo 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 12 marzo 2012 (reg. ric. n. 59 del 2012), ha impugnato l'articolo 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, l'articolo 13, commi 30, 32 e 52, l'articolo 15, commi 4 e 10, l'articolo 16, comma 1, l'articolo 18, commi 3, 7, 8, 11 e 24, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012), in relazione agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione. 2.- Le disposizioni impugnate dettano misure in materia di bilancio e contabilita' pubblica e di pubblico impiego. 2.1.- L'articolo 11 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 contiene disposizioni relative a interventi in materia di attivita' culturali e sportive. In particolare i commi 113, 118, 261, 264 e 282 prevedono la fruizione di contributi (per la promozione del cinema di qualita', per la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale, per le attivita' culturali dei Comuni di Coseano e di Sedegliano, nonche' per il Teatro stabile di Udine) anche per quanto concerne le spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2011, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge censurata. 2.2.- L'art. 13, comma 30, della legge regionale oggetto del presente giudizio autorizza l'assegnazione d'ufficio e in via straordinaria, da parte dell'amministrazione regionale, entro il 30 giugno 2012, di un fondo di 250.000 euro per il sostegno delle attivita' svolte dal consorzio per i Comuni aderenti alla Comunita' collinare del Friuli. Tale assegnazione e' forfetaria e non soggetta a rendicontazione. 2.3.- L'art. 13, comma 32, della legge censurata riconosce all'amministrazione regionale la possibilita' di assegnare per l'anno 2012, senza rendicontazione, salvo che la Giunta non preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie, un fondo di 500.000 euro a favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni. 2.4.- L'art. 13, comma 52, della medesima legge regionale prevede che il personale non dirigenziale in servizio presso le Province, alla data di entrata in vigore della legge, con un rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia gia' maturato, alla medesima data, almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purche' assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale, possa essere stabilizzato. 2.5.- L'art. 15, comma 4, della legge regionale impugnata stabilisce che «Per le finalita' di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), trova applicazione anche con riferimento al personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, [...]». 2.6.- L'art. 15, comma 10, della legge regionale sopra menzionata dispone che il beneficio economico per le graduatorie gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, fatto salvo il diritto all'immediata ricollocazione in graduatoria e al riconoscimento ai fini giuridici dell'eventuale progressione acquisita, sia riconosciuto, con diritto agli arretrati, previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi. La corresponsione di tale beneficio economico verra' riconosciuta prima della corresponsione al personale di emolumenti relativi a procedure di progressione riferite alla decorrenza successiva. 2.7.- L'art. 16, comma 1, della legge censurata condiziona l'obbligo di contribuzione a titolo di solidarieta' e perequazione, posto a carico della Regione dall'art. 1, commi da 151 a 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2011), alla piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali del Paese. 2.8.- L'art. 18 della legge impugnata regola l'esame del patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione. In particolare il comma 3, modificativo del comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. - Legge finanziaria 2009), stabilisce l'ulteriore obiettivo, oltre al rispetto del conseguimento dell'equilibrio economico, della progressiva riduzione del debito. Il comma 7, a sua volta modificativo del comma 12 dell'art. 12 della legge reg. n. 17 del 2008, definisce tale obiettivo, secondo le seguenti modalita': a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

  1. per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

  2. per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che hanno deliberato di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilita' l'obiettivo di riduzione e' solo consigliato. Il comma 8, posto a modifica del comma 13 dell'art. 12 della legge reg. n. 17 del 2008, prevede la tipologia di enti esonerati. Il comma 11 stabilisce che, all'articolo 12 della legge reg. n. 17 del 2008, dopo il comma 21, sia inserito il comma 21-bis, in base al quale, a fini conoscitivi e di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le valutazioni sull'andamento dei saldi di finanza pubblica, sono richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21, i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista. 2.9.- L'art. 18, comma 24, della medesima legge impugnata dispone che a decorrere dal 2012 gli enti locali regionali possano contrarre mutui fino al limite del 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 3.- La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l'art. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, contenenti disposizioni relative a interventi in materia di attivita' culturali e sportive, per violazione dell'art. 97, primo comma, con riferimento al rispetto del principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non puo' derogare. Ad avviso del ricorrente le norme regionali violerebbero, appunto, tali principi nella parte in cui consentono la fruizione di contributi per spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale, senza predeterminazione dei criteri sottesi all'assegnazione dei contributi. 3.1.- Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 13, comma 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, relativo alla fruizione di un fondo a sostegno del consorzio di Comuni della Comunita' collinare del Friuli. Tale norma sarebbe illegittima nella parte in cui consente la fruizione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione. La norma violerebbe di conseguenza l'art. 97, primo comma, con riferimento al rispetto del principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, si sostiene, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 3.2.- Secondo la difesa dello Stato, anche l'art. 13, comma 32, della legge impugnata, riguardante l'assegnazione di un fondo di 500.000 euro a favore dei Comuni, allo scopo di compensare particolari situazioni, non soggetto a rendicontazione, salvo diversa decisione da parte della Giunta e con rifermento a singole fattispecie, comporterebbe la violazione dell'articolo 97, primo comma, riguardo il rispetto del principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'articolo 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. 3.3.- L'art. 13, comma 52, nel prevedere la possibilita' di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le Province e con almeno 18 mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, si porrebbe in contrasto con l'art. 17, comma 10, del...

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