N. 30 SENTENZA 15 - 23 febbraio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI;

ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011);

2) Dichiara, altresi', in via conseguenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Napolitano Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 marzo 2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto 1. - Giusta conforme deliberazione governativa del 10 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 21 marzo 2011, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011).

Ad avviso del ricorrente le dette disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 23, 97, 117, commi primo, secondo, lettere

e) ed l), e terzo, della Costituzione, nonche' con gli artt. 3 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1. - L'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2011, in particolare, prevede - al fine di ridurre le diseconomie presenti nei Comuni montani della Sardegna, per le imprese aventi sede legale e unita' operativa in uno di tali Comuni, individuati ai sensi della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di Comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni) - la concessione di un contributo, nella forma del credito di imposta, quantificato nella misura del 20% di quanto pagato nel corso dell'anno 2011 a titolo di imposta sui redditi ovvero di IRAP, sino ad un importo massimo di euro 10.000,00 per ciascun beneficiario.

Condizioni, limiti e modalita' di applicazione del beneficio, aggiunge la disposizione censurata, saranno determinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

1.2. - Secondo il ricorrente siffatta disciplina sarebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento ai principi espressi dagli artt. 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito indicato come TFUE) nonche' dagli artt. 53 e 64 del medesimo Trattato.

Cio' in quanto - costituendo per costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la concessione di crediti di imposta una pratica distorsiva del mercato - essa, per non incorrere nella violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, avrebbe dovuto essere previamente autorizzata dalla competente Commissione comunitaria.

1.3. - Aggiunge il ricorrente che l'impugnato art. 3 della legge regionale n. 1 del 2011 e', altresi', in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto interviene, trasmodando rispetto alla competenza regionale, sulla disciplina di tributi statali. Ricorda, infatti, l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (e' richiamata in particolare la sentenza n. 123 del 2010), in carenza della legislazione statale di coordinamento, e' inibito alle Regioni sia istituire tributi propri aventi gli stessi presupposti di quelli dello Stato, sia intervenire, anche prevedendo agevolazioni nella forma del credito di imposta, sulla disciplina di tributi regolati da leggi statali, quali sono sia le imposte sui redditi sia l'IRAP.

1.4. - Prosegue il ricorrente precisando che la norma censurata viola anche gli artt. 3 e 10 dello statuto di autonomia sardo:

infatti, la facolta' concessa da tali norme al legislatore sardo di disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni ed agevolazioni fiscali per nuove imprese non legittima l'intervento normativo censurato, atteso che quest'ultimo non e' finalizzato ad incentivare nuove imprese o nuove iniziative produttive.

1.5. - Infine l'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2011 sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dato che, demandando a successiva deliberazione della Giunta regionale la individuazione di modalita', limiti e condizioni per l'applicazione del beneficio, senza preventivamente determinare i criteri per l'esercizio di tale attribuzione, imporrebbe una prestazione patrimoniale con un atto non di rango legislativo.

1.6. - Con riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011, il ricorrente precisa che esso, col proprio comma 1, e' andato a modificare l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), introducendo talune disposizioni volte al superamento del fenomeno del precariato nelle amministrazioni locali.

In particolare il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2009, novellato, appunto, dall'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011, prevede che la Regione possa finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione, previo superamento di una selezione concorsuale, volta a verificare la idoneita' allo svolgimento delle mansioni connesse alla qualifica di inquadramento, dei lavoratori precari delle amministrazioni locali. Il successivo comma 1-ter prevede i criteri per la individuazione dei lavoratori precari che possono accedere ai programmi di stabilizzazione realizzati da Comuni e Province, mentre il comma 1-quater prevede che il personale stabilizzato sia adibito a compiti delegati dalla Regione al sistema delle autonomie locali e che alle assunzioni si provvede anche tenuto conto delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e di organici degli enti locali. Infine, il comma 1-quinquies stabilisce il piano di spesa per le stabilizzazioni, fissandone l'ammontare e prevedendo il concorso finanziario anche degli enti locali.

Secondo l'avviso del ricorrente, i predetti commi violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto, afferendo alla materia, di legislazione concorrente, relativa al coordinamento della finanza pubblica, cozzerebbero coi principi fondamentali dettati sia dall'art. 17, commi 10 e 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base ai quali per il personale precario delle pubbliche amministrazioni, in luogo della stabilizzazione, e' consentito che, nel triennio 2010/2012 e nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli finanziari in materia di spesa per il personale, sia riservata, in occasione della indizione di nuovi concorsi per la assunzione di personale, una quota di posti non superiore del 40% di quelli messi a concorso, sia dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che fissa, per il 2011, il limite percentuale delle assunzioni rispetto al numero delle cessazioni verificatesi nel 2010.

1.7. - I novellati commi dell'art. 3 della legge n. 3 del 2009 sarebbero, nel loro complesso, altresi', in contrasto con l'art.117, comma 2, lettera l), della Costituzione, posto che, dettando una disciplina esulante dalle disposizioni statali di riferimento, la Regione avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, essendo a quest'ultimo riconducibile la regolamentazione concernente la stabilizzazione del personale precario.

Infine, per cio' che attiene alle disposizioni dianzi richiamate, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto dispongono l'assunzione in ruolo di personale in assenza di selezione concorsuale.

1.8. - Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011 stabilisce, in favore dei dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti (fissati da altra disposizione legislativa regionale), la riserva del 40% dei posti vacanti in organico messi a concorso nel periodo 2010/2012 ed a quelli che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 2013.

La norma, in contrasto col gia' citato art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alla materia coordinamento della finanza pubblica), nonche' l'art. 3 dello statuto di autonomia...

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