N. 33 SENTENZA 15 - 23 febbraio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato l'8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.

1.1. - Il ricorrente afferma che l'art. 1, comma 13, lettera a), della predetta legge regionale ha aggiunto, nel comma 1 dell'art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il seguente periodo: 'I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012'.

Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma sembra reiterare un'analoga disposizione gia' dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 77 del 2011 che, pronunciandosi sull'art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010 (il quale prevedeva la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), aveva ritenuto che, attesa l'estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la realizzazione dell'obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che percio' contrastasse con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che l'art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 vincola le proroghe dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art.

2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), che ha avuto esclusivamente la funzione di mantenere fermo l'assetto della gestione commissariale nelle Regioni commissariate, senza introdurre di per se' nuovi obiettivi per il piano di rientro sanitario. Quindi, ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione molisana impugnata e' illogica e fuorviante, non potendosi rintracciare nel parametro normativo statale da essa richiamato alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario.

Anzi, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 1, comma 13, lettera a), della legge molisana n. 2 del 2011 contrasta con il menzionato art. 2, comma 88. della 1egge n. 191 del 2009, poiche' ne piega il contenuto precettivo ad una finalita' ad esso estranea.

Il ricorrente aggiunge che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria, determinata dai ritardi nell'attuazione del piano di rientro e dall'insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La norma impugnata, precostituendo vincoli alla futura adozione dei predetti programmi, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi programmati, compromettendo in tal modo la piena attuazione dell'art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, il quale sostituisce il comma 5 dell'art. 19 della 1egge della Regione Molise n. 3 del 2010 con il seguente: '5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attivita' di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente'.

Il ricorrente sostiene che tale disposizione viola l'art. 117, comma terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.

Infatti essa consente il reclutamento di nuove unita' di personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale e pertanto contrasta con l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta.

La difesa dello Stato aggiunge che l'informazione scientifica e' un'attivita' svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l'impiego di profili...

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