N. 62 SENTENZA 21 - 25 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell'art. 23 della convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., approvata con decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; dell'art. 4 della convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.;

del Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, e, in particolare, della Tabella 11 allegata; della delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 - Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); della delibera CIPE 15 luglio 2009, n.

52 (Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013); e del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010; giudizi promossi dalla Provincia autonoma di Trento con due ricorsi notificati il 26 aprile 2010, depositati in cancelleria il 12 maggio 2010 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2011 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il successivo 12 maggio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione (reg.

confl. enti n. 5 del 2010) nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 23 della convenzione 7 dicembre 1999 ed all'art. 4 della convenzione 9 luglio 2007, entrambe stipulate da ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (d'ora in poi, s.p.a. Autostrada Brescia-Padova), per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, degli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 19, primo comma, lettera b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n.

381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e del principio di leale collaborazione.

1.1. - La difesa provinciale premette di essere titolare della potesta' legislativa primaria in materia urbanistica, viaria, di assetto del territorio, di tutela ambientale e di opere pubbliche (art. 8 del d.P.R. n. 670 del 1972). La medesima difesa precisa che l'art. 19, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 381 del 1974 stabilisce la competenza statale in ordine 'alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima', mentre sono 'di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario'.

La ricorrente sottolinea come l'autostrada Trento-Rovigo, che viene in questione nel presente giudizio, interessi esclusivamente il territorio della Provincia autonoma di Trento e quello della Regione Veneto, con particolare riguardo alla finitima Provincia di Vicenza.

La difesa provinciale riferisce altresi' di aver appreso dalla stampa, solo negli ultimi giorni del mese di febbraio 2010, la notizia che la s.p.a. Autostrada Brescia-Padova aveva bandito una gara (BN01-2010-G0003-CIG0439885C92) per la predisposizione dei progetti, preliminare e definitivo, concernenti la realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo.

Acquisita notizia della gara (il cui bando era stato, peraltro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2010, n. 21), la Provincia ha richiesto all'ANAS tutti gli atti della procedura e quindi ha preso visione dei seguenti documenti: a) le due convenzioni oggetto del presente conflitto di attribuzione; b) il decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stata approvata la convenzione 7 dicembre 1999; c) la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 41 (Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.), con la quale e' stato valutato favorevolmente lo schema di convenzione poi stipulata il 9 luglio 2007.

Sulla base di quanto riportato nelle premesse delle due convenzioni la difesa provinciale ricostruisce la successione degli atti concessori, sottolineando come, a seguito del I atto aggiuntivo del 1° agosto 1986, la s.p.a. Autostrada Brescia-Padova (costituita nel 1952) abbia acquisito la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A/31 (Trento-Rovigo) dalla precedente concessionaria (Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo s.p.a.) che l'aveva conseguita nel 1970.

Successivamente, in attuazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che ha assegnato al CIPE il potere di emanare direttive per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le convenzioni stradali, l'originaria convenzione e' stata sostituita, in data 7 dicembre 1999, mediante la sottoscrizione di un nuovo ed analogo atto, il cui art. 23 ha fissato al 2013 la data di scadenza della concessione.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, la convenzione del 1999 e' stata, a sua volta, sostituita da una convenzione unica, stipulata il 9 luglio 2007, il cui art. 4 ha nuovamente modificato la durata della concessione, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2026.

La Provincia autonoma di Trento si duole del fatto di non essere stata interpellata in occasione della stipula delle due convenzioni, sebbene un ampio tratto dell'autostrada A/31 debba essere realizzato sul suo territorio.

La ricorrente precisa altresi' come la delibera CIPE n. 41 del 2007 abbia riconosciuto la natura non definitiva della convenzione 9 luglio 2007, in attesa che si concludesse una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in relazione al prolungamento del termine di durata della concessione.

Secondo la difesa provinciale, l'avvenuta pubblicazione del bando di gara per la stesura del progetto preliminare e di quello definitivo presupporrebbe la natura definitiva e non gia' provvisoria della convenzione del 2007. Pertanto, la medesima difesa ipotizza che la suddetta convenzione sia stata definitivamente approvata, in virtu' peraltro di 'un procedimento di mero fatto', in quanto, fra i documenti trasmessi dall'ANAS, non e' compreso il decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1.2. - La Provincia autonoma di Trento ritiene che dall'esame degli atti, di cui e' venuta a conoscenza solo dopo la pubblicazione del bando di gara, emerga un preciso disegno volto a vanificare del tutto illegittimamente la sua prerogativa costituzionale, consistente nel partecipare a pieno titolo, attraverso un'intesa, alla decisione sulla concessione autostradale relativa al tronco di cui si tratta.

In particolare, tale tesi sarebbe confermata dal fatto che per due volte (nel 1999 e nel 2007) si e' colta l'occasione della revisione della convenzione per modificare la durata della concessione; inoltre, la convenzione del 2007, pur dichiarata formalmente provvisoria e sebbene non approvata, sarebbe stata 'ritenuta surrettiziamente efficace per fare trovare la Provincia autonoma davanti al fatto compiuto'.

Da quanto appena detto deriverebbe la lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia in materia di assetto del territorio, di ambiente e di paesaggio, ed in particolare la violazione dell'art.

19, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 381 del 1974. Con riferimento a quest'ultima disposizione, la ricorrente evidenzia come l'intesa con la Provincia non sia necessaria solo per il compimento di atti 'meramente attuativi' della concessione, anche se contenuti in una convenzione successiva. Nel caso di specie, la modifica del termine di durata della concessione dell'A/31 avrebbe inciso sulla fase determinativa della concessione stessa; pertanto, non si tratterebbe di meri 'provvedimenti successivi all'atto di concessione', quanto piuttosto di due nuove concessioni per le quali sarebbe stato necessario il ricorso allo strumento dell'intesa con la Provincia autonoma.

1.3. - La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio di leale collaborazione perche' lo Stato, con un comportamento scorretto, avrebbe tentato di neutralizzare il dissenso della Provincia autonoma.

La difesa provinciale denuncia infine la violazione delle regole di imparzialita' e di buon andamento sancite dall'art. 97 Cost.

1.4. - Per le ragioni suesposte la Provincia autonoma di...

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