n. 36 SENTENZA 26 febbraio - 6 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione Piemonte con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 161 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2012, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 ottobre 2012 (reg. ric. n. 161 del 2012), la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 16, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. 2.- La ricorrente premette di essere legittimata a proporre il ricorso, sia per far valere la diretta lesione derivante dalle norme censurate, sia per tutelare le prerogative costituzionali degli enti locali;

a tal fine richiama le sentenze n. 289 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004. Essa, inoltre, da' atto che il Consiglio delle autonomie locali del Piemonte, istituito con legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali «CAL» e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali»), con risoluzione del 21 settembre 2012, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha avanzato al Presidente della Giunta regionale la proposta di impugnare, innanzi alla Corte costituzionale, tra gli altri, l'art. 16, commi 7 e 8, del d.l. n. 95 del 2012. 3.- La ricorrente, dopo aver riportato il disposto dell'art. 16, comma 7, del detto d.l., rileva che esso, prevedendo un drastico taglio delle risorse destinate alle Province, si porrebbe in contrasto con gli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e, ancora, con il principio di leale collaborazione. La Regione pone in evidenza come detta disposizione, comportando una grave compromissione dell'autonomia regionale e dell'assetto ordinamentale, violerebbe l'art. 5 Cost., il quale riconosce rilievo costituzionale alle autonomie locali, il principio del piu' ampio decentramento amministrativo e l'adeguamento della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Essa sostiene, inoltre, che il suddetto taglio dei trasferimenti, intervenendo nella programmazione del bilancio in corso, determinerebbe l'impossibilita' di far fronte alle spese programmate, con conseguente sforamento del patto di stabilita' interno, senza considerare le differenziazioni tra le diverse Regioni, relativamente all'attribuzione delle funzioni alle Province. A tal riguardo, osserva come anche il Servizio Bilancio del Senato abbia formulato dubbi sulla coerenza di tagli lineari «cosi' pesanti ed indiscriminati», tali da incidere sull'esistenza stessa delle Province;

in tal modo, il fondo sperimentale di riequilibrio appena istituito dall'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), ed il fondo perequativo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), sarebbero neutralizzati proprio nelle specifiche modalita' di riparto e di determinazione. La Regione sottolinea, inoltre, che l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane», sicche' i tagli lineari decisi dal Governo proprio sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, per di piu' «in corso d'opera», non consentirebbero proprio quell'esercizio di funzioni fondamentali garantito e imposto dalla Costituzione;

il Governo avrebbe violato le competenze residuali e concorrenti delle Regioni e la stessa potesta' regolamentare, in considerazione delle attivita' trasferite e delegate dalle Regioni alle Province, per conseguenza, anch'esse incise dalla norma impugnata. La ricorrente richiama anche l'art. 119 Cost., il quale, attraverso la previsione della compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e con l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale, riconoscerebbe l'autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. Essa osserva, peraltro, che in attuazione dell'art. 119 Cost., con legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e' intervenuta la delega al Governo, a seguito della quale sono stati emanati il d.lgs. n. 68 del 2011 e il d.lgs. n. 23 del 2011. Ad avviso della Regione, dunque, il Governo non avrebbe potuto emanare un decreto-legge al fine di disporre «tagli lineari» in relazione a fondi appena istituiti in attuazione della legge delega. Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la Regione osserva che il fondo perequativo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 23 del 2011 prevede l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e che anche il fondo di riequilibrio di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011 prevede il «previo accordo». Le riduzioni dei fondi, previste dalla norma impugnata, invece, ad avviso della ricorrente coinvolgerebbero la Conferenza Stato-citta' ed autonomie...

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