n. 35 SENTENZA 26 febbraio - 6 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di intervento, fuori termine, del Consiglio regionale della Calabria;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013 (reg. ric. n. 58 del 2013), e depositato in cancelleria il 24 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 127 Cost. 2.- La delibera legislativa statutaria impugnata, composta da tre articoli, apporta modifiche, rispettivamente, al comma 1 dell'art. 15 e al comma 3 dell'art. 35 dello statuto regionale, prevedendo la riduzione da «50» a «40» del numero dei componenti del Consiglio regionale (art. 1) e stabilendo che «La Giunta regionale e' composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente» (art. 2). L'art. 3 dispone che «La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla...

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