n. 41 SENTENZA 26 febbraio - 10 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione del 5 marzo 2013, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 4 maggio 2013, depositato in cancelleria l'8 maggio 2013 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2013. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4 maggio 2013 e depositato il successivo 8 maggio, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Corte di cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 seggi ad essa spettanti sulla base del d.P.R. 22 dicembre 2012 (Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati), assunto in stretta applicazione di quanto previsto dall'art. 56, quarto comma, della Costituzione. La Regione chiede che sia di conseguenza annullato il verbale del 5 marzo 2013 con il quale, al termine della richiamata procedura elettorale, lo stesso Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche' i 13 spettanti, in quanto adottato in violazione degli artt. 1, 3, primo comma, 5 e 56, quarto comma, Cost., nonche' del d.P.R. 22 dicembre 2012. 1.1- Premette la ricorrente che l'Ufficio e' pervenuto a tale risultato compiendo le operazioni di compensazione previste dall'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e successive modificazioni, ai sensi del quale «Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate». Nell'impugnato verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale tali operazioni vengono cosi' descritte: «Quindi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione avente come capo Silvio Berlusconi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi Bersani che non ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non utilizzate, come risulta dai prospetti V-bis allegati al presente verbale. Nei casi in cui non e' stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e cioe' nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste e alla lista eccedentaria sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione;

tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione di liste deficitaria nelle circoscrizioni nelle quali ha le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, cioe' Sardegna e Umbria». 1.2.- Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il criterio di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni sarebbe fissato dall'art. 56 Cost. attraverso un rigido rapporto di proporzionalita' con la popolazione delle stesse e rivestirebbe carattere assoluto, in quanto espressione del principio democratico, della sovranita' popolare e della parita' di trattamento tra i cittadini. Il risultato cui e'...

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