N. 369 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei seguenti atti: a) decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471; d) nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n.

0111774; e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; f) circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; g) decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; h) nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC; giudizi promossi con due ricorsi della Regione siciliana, con un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e con un altro ricorso della Regione siciliana, notificati il 24 dicembre 2008, il 10 settembre, il 23 ottobre e il 23 novembre 2009, depositati in cancelleria il 2 gennaio, il 17 settembre, il 27 ottobre e il 2 dicembre 2009 e rispettivamente iscritti ai nn. 1, 7, 13 e 14 del registro conflitti tra enti 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 24 dicembre 2008 e depositato il 2 gennaio 2009 (r. confl. enti n. 1 del 2009), la Regione siciliana ha sollevato - in riferimento all'art. 36 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante 'Approvazione dello Statuto della Regione siciliana', convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774.

Premette la ricorrente che, con la nota impugnata, viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti terzi rispetto agli uffici pubblici, quali imprese di revisione o studi di consulenza, pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni.

La Regione riferisce che l'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni ha realizzato, nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la smaterializzazione dei bollettini di conto corrente postale. Tali diritti - in base al decreto dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'8 agosto 2008 recante la ripartizione in capitoli delle unita' revisionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2008 - sono incamerati dalla Regione ai capitoli n. 1983 e n. 1984 dello stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale, Rubrica Dipartimento trasporti, titolo I entrate correnti. Anche il Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - prosegue la ricorrente - ha avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento, stipulando una convenzione in esclusiva con la s.p.a. Poste italiane;

convenzione alla quale la Regione non ha aderito.

Riferisce, altresi' che, a settembre e a novembre del 2007, l'amministrazione regionale ha invitato il Ministero dei Trasporti a fornire il programma applicativo per la connessione del sistema informatico regionale a quello nazionale; ha poi inviato la nota 8 febbraio 2008, n. 320, con cui ha richiesto l'accertamento delle entrate riscosse nel territorio della Regione. Il Ministero, con la nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, ha comunicato di ritenere spettanti allo Stato le entrate relative alle operazioni effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti terzi rispetto agli uffici pubblici, quali imprese di revisione o studi di consulenza, pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Amministrazione regionale, e ha prospettato, in caso di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti. Tale orientamento e' stato poi ulteriormente precisato con la nota impugnata, con cui il Ministero ha affermato che alla Regione siciliana spettano le imposte di bollo riscosse nel suo territorio per l'effettuazione delle operazioni ma non anche i diritti costituenti corrispettivo di un servizio reso dallo Stato per mezzo dei soggetti privati convenzionati.

La ricorrente prosegue riferendo che, mentre attualmente gli utenti versano i diritti in conto corrente postale o con versamento telematico al Banco di Sicilia su capitoli di bilancio della Regione, il Ministero minaccia di interrompere il servizio informatico ove detti versamenti non vengano effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso. La pretesa statale riguarderebbe la titolarita' dei corrispettivi relativi a operazioni svolte da soggetti diversi dagli uffici periferici del Ministero dei trasporti trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n.

1113 del 1953. La ricorrente richiama l'art. 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, a norma del quale: 'in materia di veicoli a motori e della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1 a 6 annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste'. Richiama altresi' l'art. 3 dello stesso decreto-legge, il quale prevede che detti diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. Ricorda, poi, che l'art. 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) ha previsto un processo di semplificazione di procedure e adempimenti di competenza del Ministero dei trasporti, attraverso una gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale a qualsiasi titolo dovuti; processo da attuarsi mediante convenzione con la s.p.a. Poste italiane, attraverso la realizzazione, gestione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche, procedure applicative e informazione dell'utenza. Tale convenzione consente attualmente che i pagamenti vengano corrisposti in tutto il territorio con modalita' telematica.

Quanto agli evocati artt. 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.P.R.

n. 1113 del 1953, la ricorrente evidenzia che essi prevedono che: a) '1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto. 2.

La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n.

870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato' (art. 1); b) '1. Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari...

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