N. 364 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), promosso dalla Corte d'Appello di Potenza, nel procedimento vertente tra la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, con ordinanza del 24 dicembre 2009, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti l'atto di costituzione della Regione Basilicata e quello, fuori termine, della Provincia di Matera;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 24 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Potenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), in riferimento agli articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione, 'nella parte in cui, delegando all'Amministrazione provinciale di Matera le funzioni amministrative regionali gia' delegate al Consorzio dei comuni non montani del Materano con le leggi regionali 20 giugno 1979, n. 19, e 21 dicembre 1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio entro novanta giorni, non ha previsto modalita' di estinzione dei suddetti pregressi rapporti che non comportassero oneri economici a carico dell'ente delegato, anche mediante l'attribuzione al nuovo ente delegato delle risorse finanziarie necessarie per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal Consorzio'.

  1. - Premette, in fatto, il remittente che l'Amministrazione provinciale di Matera conveniva dinanzi al Tribunale ordinario di Potenza la Regione Basilicata, assumendo che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata, n. 2530 del 5 novembre 1981 era stato costituito il Consorzio volontario dei comuni non montani del Materano, al cui finanziamento si sarebbe provveduto mediante fondi attribuiti dall'ente convenuto, dai comuni e da contributi di privati, con funzioni amministrative delegate dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle Comunita' montane ed al Consorzio di comuni in materia di miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica).

    Il Consorzio aveva provveduto all'assunzione di dipendenti, dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato.

    Successivamente, la Giunta regionale aveva soppresso il Consorzio medesimo, nominando un Commissario liquidatore.

    L'Amministrazione provinciale sottolineava come, a norma degli articoli 2 e 3 della suddetta legge, fossero stati a lei trasferiti i beni, il personale e le funzioni assegnati al Consorzio e come essa, stante la pregressa 'disinvolta assunzione di personale a tempo indeterminato', avesse provveduto alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro.

    La Provincia lamentava, in particolare, che ne' la Regione, ne' il Commissario liquidatore l'avessero avvisata delle contestazioni mosse al Consorzio dall'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), sin dall'11 giugno 1991, con irrogazione di una rilevante sanzione pecuniaria, oltre accessori, per la violazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie conseguente all'assunzione dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1991 di operai agricoli, utilizzati in mansioni diverse.

    Pertanto, la Provincia di Matera chiedeva la condanna della Regione Basilicata alla restituzione di quanto versato all'INPS.

    Il Tribunale ordinario di Potenza rigettava la domanda.

    Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Amministrazione provinciale.

    2.1. - Cosi' riassunti i fatti di causa, la Corte d'Appello di Potenza ha sollevato questione di costituzionalita' nei termini di seguito, in sintesi, riportati.

    Il giudice a quo, ha dedotto, innanzi tutto, che la questione sarebbe rilevante, in quanto la Provincia di Matera agisce per ottenere la condanna della Regione al rimborso degli oneri sostenuti per l'adesione al condono previdenziale, in relazione agli accertamenti eseguiti dall'INPS nei confronti del Consorzio per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1992.

    In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice remittente ha osservato che le disposizioni impugnate si limitano a stabilire la successione della Provincia di Matera al soppresso Consorzio ed a disporre che le funzioni delegate siano esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali, disciplinatrici della gestione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso, ma non determinano in alcun modo attraverso quali mezzi la Provincia delegata debba far fronte ai rapporti economici gia' instaurati.

    Le norme censurate sarebbero, quindi, irragionevoli ed arbitrarie, per contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che impongono all'Amministrazione provinciale il...

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