N. 329 SENTENZA 12 - 16 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del 'coordinato disposto' degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento vertente tra M.A.S.M., nella qualita' di genitore del minore L.M.A.O., e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 3 dicembre 2010, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di M.A.S.M., nella qualita' di genitore del minore L.M.A.O. e dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per M.A.S.M., nella qualita' di genitore del minore L.M.A.O., e Clementina Pulli per l'INPS.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Genova solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del 'coordinato disposto' degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l'erogazione dell'indennita' di frequenza per il cittadino minore extracomunitario alla titolarita' della carta di soggiorno.

Premette la Corte rimettente di essere stata investita dall'appello proposto dalla madre di un minore avverso la decisione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio dell'indennita' di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990: pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari e delle altre condizioni previste dalla legge, la provvidenza era stata tuttavia negata per la mancanza della carta di soggiorno, avendo l'appellante richiesto il primo permesso di soggiorno nel 2006 e, percio', non trovandosi nel territorio nazionale da almeno cinque anni, come richiesto ai fini del rilascio di quel documento.

Dopo essersi soffermata sulle condizioni del minore cui si riferisce la domanda negata dal primo giudice per la ragione anzidetta e aver analizzato natura e funzione della provvidenza in questione, il giudice rimettente - nello scrutinare la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimita' costituzionale dedotta in sede di gravame - ripercorre il panorama della giurisprudenza di questa Corte, tanto in ordine al sindacato di conformita' della normativa interna ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto in merito alla portata preclusiva della disposizione censurata nei confronti dei cittadini extracomunitari.

Rammentati, in particolare, i principi enunciati nelle sentenze n.

348 e n. 349 del 2007 in ordine alla possibilita' di dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. nell'ipotesi di un contrasto tra la norma interna e la CEDU, il giudice a quo segnala i precedenti offerti dalle sentenze n. 306 del 2008, in tema di indennita' di accompagnamento, n. 11 del 2009, in tema di pensione di inabilita' e, specialmente, n. 187 del 2010, con la quale venne dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, qui denunciato, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

Su tale pronuncia la Corte rimettente si sofferma con particolare attenzione, insistendo sulla analogia tra la provvidenza di cui al giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce, sotto il profilo dei requisiti richiesti. A proposito del requisito della permanenza in Italia, si sottolinea come solo con la legge n. 388 del 2000 siano state introdotte previsioni sensibilmente restrittive nei confronti dei cittadini extracomunitari: il che non potrebbe reputarsi consentito, al lume degli orientamenti di questa Corte, ove la permanenza legale dello straniero non sia episodica ne' di breve durata e vengano in discorso limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti, invece, ai cittadini.

Nella specie - sottolinea il giudice a quo - l'appellante ha presentato domanda volta ad ottenere l'indennita' di frequenza per il figlio minore nel 2007 e la sua presenza in Italia - con un primo permesso di soggiorno rilasciato nel 2003, non nel 2006, come affermato nella sentenza impugnata - non potrebbe certo ritenersi episodica o di breve durata. D'altra parte, per un minore bisognevole di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l'attesa del compiersi di un periodo di cinque anni di permanenza sul territorio italiano potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare (richiamandosi, in proposito, anche la sentenza n. 467 del 2002, che estese proprio l'istituto della indennita' di frequenza ai bambini che frequentano gli asilo nido).

Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri che assicurano la protezione di diritti primari dell'individuo (quali l'istruzione, art. 34; la salute, art.

32; e l'assistenza sociale, art. 38), nonche' dei doveri di solidarieta' economica e sociale (art. 2); dall'altro lato, la violazione del dovere di esercitare la potesta'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT