N. 332 SENTENZA 12 - 16 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dell'ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti, promossi con ricorsi della Regione Veneto notificati il 17 agosto 2011, depositati in cancelleria il 18 agosto 2011 ed iscritti ai nn. 6 e 7 del registro conflitti tra enti 2011.

Visti gli atti di costituzione, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

Uditi gli avvocati Emanuele Mio e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto 1. - Con due distinti ricorsi, notificati entrambi il 17 agosto 2011 e depositati il successivo 18 agosto (reg. confl. enti n. 6 e n.

7 del 2011), la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti ordinanza con la quale e' stata ordinata l'esibizione di un documento e disposta una consulenza tecnica d'ufficio - per violazione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, conseguentemente, degli artt. 121 e 123 Cost.

Secondo quanto riferisce la ricorrente, la vicenda si connette all'avvenuta scoperta, a seguito di verifiche interne effettuate negli anni 2008-2009, di una rilevante sottrazione di denaro pubblico nell'ambito della Unita' locale socio-sanitaria (ULSS) n. 9 di Treviso: sottrazione operata tramite la costituzione di fittizie 'posizioni di pagamento' a favore di soggetti privi di ogni legame con l'Azienda sanitaria. Le operazioni illecite, ripetutesi per anni, erano state imputate ad una ex dipendente della ULSS, dimessasi volontariamente nel febbraio 2008, la quale, per tali fatti (qualificabili come delitti di peculato), era stata tratta in arresto nei primi mesi del 2009 - rendendo cosi' la vicenda di pubblico dominio - e quindi condannata nel 2011 con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso.

L'episodio aveva dato luogo a iniziative dei consiglieri regionali di minoranza Nicola Atalmi e Diego Bottacin, volte a fare chiarezza sulle reali responsabilita' per l'accaduto e a verificare che fossero adottati opportuni provvedimenti per evitare il ripetersi di analoghe operazioni. L'attenzione dei predetti consiglieri si era focalizzata, in specie, sulle possibili manchevolezze del sistema informatico in uso alle Aziende sanitarie venete, gestito dalla Sigma Informatica s.p.a.: sistema che non avrebbe - in ipotesi - fatto constare, con opportuni 'segnali di allarme', le ripetute alterazioni dei dati relativi ai destinatari dei pagamenti.

In particolare, il consigliere Atalmi - al quale si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 6 del 2011 - aveva presentato l'8 ottobre 2009 una interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340, recante 'Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto'), chiedendo al Presidente della Giunta regionale, dott. Giancarlo Galan, e all'assessore Sandri - tra l'altro e per quanto qui piu' interessa se corrispondesse al vero 'che la societa' che gestisce il sistema informatico per tutte le ULSS venete e [...] coinvolta nell'indagine in corso' fosse 'controllata da due societa' lussemburghesi'; se fossero state verificate le 'eventuali responsabilita'' di detta societa'; se fosse stato appurato che la ex dipendente avesse 'agito 'da sola'' e 'goduto singolarmente' dei proventi degli illeciti; se si potesse, infine, escludere 'l'esistenza di una correlazione tra il fatto de quo ed il finanziamento illecito della politica'. I contenuti dell'interrogazione erano stati quindi riprodotti in un articolo pubblicato - secondo quanto afferma la ricorrente - il giorno successivo sul quotidiano 'La Tribuna' di Treviso.

A propria volta, il consigliere Bottacin, all'epoca vicepresidente della commissione consiliare sanita' - cui si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 7 del 2011 - aveva richiesto, il 7 ottobre 2009, ai competenti uffici regionali copia degli atti inerenti all'aggiudicazione delle gare e ai contratti di appalto intercorsi tra la Sigma Informatica s.p.a. e le Aziende sanitarie venete. Constatata l'incompletezza dei documenti trasmessigli e la difficolta' del loro reperimento, il consigliere Bottacin aveva 'espresso le sue perplessita' in una intervista per il quotidiano 'La Tribuna'', pubblicata il 9 ottobre 2009.

Con nota dello stesso 9 ottobre 2009, il Bottacin aveva chiesto, altresi', a tutte le Aziende sanitarie del Veneto copia delle 'deliberazioni di affidamento delle forniture di beni e servizi' alla Sigma Informatica. Raccolta la documentazione, ne aveva - sempre secondo la ricorrente - riportato 'il contenuto in un successivo articolo de 'La Tribuna'', pubblicato il 12 ottobre 2009.

Ritenendo le dichiarazioni in questione lesive della propria 'immagine commerciale', la Sigma Informatica aveva convenuto in giudizio i consiglieri Atalmi e Bottacin davanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad altri soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nonche' (quanto al Bottacin) alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

La societa' attrice aveva sostenuto, in specie, che l'interrogazione formulata dal consigliere Atalmi e riprodotta sul quotidiano 'La Tribuna' racchiudesse una 'accusa diffamatoria', gravemente lesiva della propria reputazione commerciale, tanto piu' in quanto...

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