N. 333 SENTENZA 12 - 16 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto 1. - Con provvedimento qualificato come 'ordinanza interlocutoria' del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale e' stato dichiarato che i fatti, per i quali e' in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l'on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

A fondamento delle proprie richieste, l'attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantu', aveva dichiarato l'on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l'on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall'attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilita' e di utilizzare 'relitti giuridici', con perdita di tempo e 'furto dello stipendio'. Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, 'La Repubblica', 'Il Giorno', 'Il Corriere di Como', 'Libero', 'La Provincia di Como', 'Il Giornale', 'La Stampa' e 'La Padania'.

La domanda veniva respinta dall'adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall'immunita' di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.

Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l'immunita' dell'on. Bossi - membro anche di quel Consesso, all'epoca dei fatti - con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da 'La Padania';

mentre disattendeva l'analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.

Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da 'La Padania' che non riteneva riconducibili alle attivita' protette dall'art. 68, primo comma, Cost. - condannando, quindi, per esse, l'on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.

Avverso la sentenza l'on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da 'La Padania' e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall'art.

12 della legge n. 47 del 1948.

Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell'odierna impugnazione, con la quale accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere - dichiarava che i fatti per i quali e' in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall'on. Bossi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Cio' premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilita' e' intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed e' stata trasmessa l'11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell'on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su 'La Padania', la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di cio', la ricorrente 'non ritiene...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT