N. 111 SENTENZA 18 aprile 2012 - 3 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra Castucci Renato e l'Axa Assicurazioni s.p.a. ed altra, con ordinanza del 18 maggio 2010, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto 1. - In giudizio civile risarcitorio, promosso da un pedone nei confronti della societa' assicuratrice del veicolo dal quale assumeva di essere stato investito, subendo lesioni personali, l'adito Giudice di pace di Roma - al fine del decidere sulla eccezione pregiudiziale della convenuta di improponibilita' della domanda per vizi di contenuto della richiesta stragiudiziale di cui all'articolo 145, comma 1, in relazione alle prescrizioni del successivo articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto delle predette disposizioni del c.d.a., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

  1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilita' della questione per la omessa previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata della normativa denunciata, nel senso che la correlativa finalita' di incentivare la conclusione della vicenda in sede stragiudiziale 'non comprime le possibilita' di difesa offerte al soggetto danneggiato, ma anzi le incrementa'.

    Nel merito, l'Autorita' intervenuta ha concluso per la non fondatezza, per ogni aspetto, della questione sollevata, sostanzialmente sul rilievo che 'non puo' ritenersi lesiva dei diritti costituzionali d'azione e difesa in giudizio una disciplina che a contrario preveda un condizionamento della tutela giurisdizionale alla congruita' dell'offerta di liquidazione da parte dell'assicuratore' come quella prevista nel comma 1 dello stesso denunciato articolo 148 c.d.a.

    Considerato in diritto 1. - Il Giudice di pace di Roma dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito c.d.a.) nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilita' della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di...

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